Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'azione risarcitoria proposta da un Comune contro un proprio dipendente, che aveva dichiarato di essere l'autore materiale di un incendio appiccato nella notte del 22 dicembre 2010 all'interno della casa comunale, con l'intento di distruggere la documentazione contenuta nei fascicoli relativi a pratiche urbanistiche. Il Tribunale aveva condannato il convenuto al risarcimento di danni da incendio, da disservizio, da mancato guadagno e da danno all'immagine; la Corte d'appello aveva ridotto alcune voci risarcitorie e confermato il resto. In cassazione il soccombente ha dedotto quattro motivi: 1) mancata integrazione del contraddittorio necessario nei confronti dei titolari delle pratiche edilizie e violazione degli artt. 102, 112, 115 e 116 c.p.c.; 2) difetto di legittimazione attiva del Comune e nullità/motivazione apparente, oltre a violazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla valutazione delle prove, sostenendo che le somme asseritamente sottratte non sarebbero mai entrate nel patrimonio comunale; 4) ancora violazione dell'art. 2697 c.c. e errata valutazione delle prove, contestando la prova e la quantificazione dei danni materiali subiti dal Comune per l'incendio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione nuova sul litisconsorzio necessario, mai prospettata nei gradi di merito, e comunque mirava a una rivalutazione del fatto; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, ribadendo che il Comune era legittimato ad agire ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dalle condotte illecite e che la motivazione della Corte territoriale non era apparente. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché volti in realtà a contestare la ricognizione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., qui non correttamente dedotti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al pagamento di euro 6.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo il ricorso abusivo e manifestamente incoerente rispetto alla decisione impugnata; ha anche dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La sua violazione è stata allegata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la questione sul litisconsorzio necessario nuova e comunque inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il suo richiamo è stato utilizzato per contestare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile perché attiene al merito.

  • art. 2043 c.c.

    Costituisce il fondamento dell'azione risarcitoria del Comune per i danni derivanti dalle condotte illecite dell'autore dell'incendio.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della norma, mentre non è deducibile come violazione di legge l'erronea ricognizione della fattispecie concreta; il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale.

  • art. 246 c.p.c.

    È richiamato solo per ricordare che in merito il ricorrente aveva contestato la capacità a testimoniare dei testi, ma non il litisconsorzio necessario.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui il ricorso è stato trattato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per sanzionare l'abuso del diritto di impugnazione mediante la condanna al pagamento di una somma equitativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile introdurre per la prima volta una questione nuova, neppure quando venga prospettata come nullità assoluta o come vizio del contraddittorio necessario, se la relativa eccezione non è stata tempestivamente dedotta nel giudizio di merito.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea individuazione o interpretazione della norma, oppure la sua falsa applicazione alla fattispecie astratta; non comprende la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti l'erroneo riparto dell'onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle prove, la censura è inammissibile o comunque non riconducibile a tale norma.
  • Il giudice di merito è libero nella valutazione delle prove e nella scelta di quelle ritenute più idonee a fondare il convincimento; tale apprezzamento non è rivalutabile in cassazione salvo specifici vizi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'abuso del diritto di impugnazione può essere sanzionato con condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. quando il ricorso sia manifestamente incoerente, generico o diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Un ente pubblico può agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti da condotte illecite che abbiano inciso sul proprio patrimonio o sulla propria sfera giuridica, senza che sia decisivo che le somme contestate siano state materialmente incassate dall'ente se la domanda riguarda il pregiudizio causalmente prodotto dal fatto illecito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.