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Sentenza

Sentenza del 21/03/2023 n. 8088 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava l'iscrizione ipotecaria n. 101016 eseguita da Equitalia il 17/6/2009 su quota di sua proprietà a garanzia di un credito tributario derivante da ruoli che il contribuente aveva tentato di definire ai sensi della L. 27/12/2002, n. 289, art. 12 (condono/definizione agevolata). Il contribuente aveva pagato la prima rata, mentre la seconda rata fu versata in ritardo (pagata il 16/10/2007 oltre il termine finale prorogato al 16/4/2005). Equitalia sosteneva in cassazione che il ritardo aveva reso inefficace il condono (per cui la pretesa rimaneva dovuta e l'iscrizione ipotecaria era legittima). Il contribuente contestava anche la mancata preventiva comunicazione/contraddittorio ai sensi del D.P.R. 602/1973 (art. 50 e art. 77) prima dell'iscrizione ipotecaria e sollevava questioni relative a eventuale giudicato e mancanza di motivazione dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'agente della riscossione (Equitalia) sul punto del condono, affermando che il regime di cui all'art. 12 L. 27/12/2002, n. 289 è di natura clemenziale e la sua efficacia è condizionata al pagamento integrale nei termini; il ritardato pagamento della seconda rata ha quindi comportato l'inefficacia della definizione agevolata. Tuttavia la Corte ha accolto anche il quinto motivo incidentale del contribuente relativo alla mancata preventiva comunicazione/contraddittorio (D.P.R. 602/1973 art. 77/art. 50), rilevando che l'iscrizione ipotecaria del 17/6/2009 non era stata preceduta dalla notificazione di un atto motivato che consentisse al contribuente di esercitare il contraddittorio endoprocedimentale; per tale motivo l'iscrizione ipotecaria è stata dichiarata illegittima. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha accolto parzialmente il ricorso originario del contribuente e dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria; le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12

    La definizione agevolata di cui all'art. 12 è una forma di condono clemenziale il cui perfezionamento è condizionato all'integrale pagamento delle somme nei termini: il mancato o ritardato versamento delle rate successive alla prima esclude l'efficacia della definizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    Va interpretato in rapporto all'art. 77: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario che, anche prima dell'iscrizione ipotecaria, venga data preventiva comunicazione al contribuente (contraddittorio endoprocedimentale) per permettere la difesa; la mancata comunicazione rende l'iscrizione illegittima.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Norma che disciplina l'iscrizione ipotecaria; la giurisprudenza ha stabilito l'obbligo di previa comunicazione al contribuente e contraddittorio, al fine di tutelare il diritto di difesa.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 (conv. L. 12 luglio 2011, n. 106)

    Ha avuto valenza interpretativa nel confermare/lucidare l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria e il principio che la comunicazione preventiva è necessaria per la validità dell'atto lesivo.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    Il principio di tutela dell'affidamento non esonera il contribuente dall'obbligo di pagare il debito tributario: l'eventuale errore di interpretazione dell'Amministrazione può riguardare sanzioni e interessi ma non l'obbligo di versamento del capitale tributario.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dall'art. 12 della L. 289/2002 è condizionata al pagamento integrale nei termini stabiliti: pagamenti tardivi delle rate successive alla prima comportano, di regola, la perdita dell'efficacia del condono.
  • La sola buona fede del contribuente o numerose proroghe dei termini non bastano di norma a mantenere l'efficacia del condono se le scadenze non sono rispettate; l'eventuale errore scusabile può al più incidere su sanzioni/interessi, non sull'obbligo tributario principale.
  • Prima di procedere all'iscrizione ipotecaria su immobili il fisco/agente della riscossione deve, per rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, notificare al contribuente una comunicazione motivata che consenta di proporre osservazioni o provvedere al pagamento entro un congruo termine (coerentemente con orientamenti giurisprudenziali il termine può essere fissato in circa 30 giorni). La mancata preventiva comunicazione rende l'iscrizione illegittima e suscettibile di annullamento.
  • Anche se una pronuncia di merito trova che il condono sia inefficace, la validità di un atto di riscossione (es. iscrizione ipotecaria) può essere annullata per vizi procedurali (es. omissione del contraddittorio); pertanto, in casi concreti, sia la sostanza (esistenza del credito) sia la forma (rispetto delle garanzie procedurali) vanno verificate separatamente.
  • La sopravveniente estinzione o trasformazione dell'agente della riscossione non elimina automaticamente i diritti processuali già esercitati; la perpetuatio dell'ufficio del difensore e la successione tra enti pubblici richiedono attenzione procedurale ma non impediscono la prosecuzione del giudizio se non è intervenuta sostituzione formale.
  • La mera produzione in sede di Cassazione di atti legislativi successivi (es. provvedimenti di discarico) non elimina l'interesse ad agire dell'agente della riscossione se non è provata in modo chiaro e documentale la ricaduta di tali atti proprio sui ruoli oggetto di contenzioso.

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