Cassazione Penale, Sentenza n. 45430/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Aguzzi era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA relativa al 2013 per €618.647 (fatto del 29/12/2014). In Cassazione ha dedotto quattro motivi: (1) doglianza sull'esclusione dell'applicabilità dell'art. 51 c.p. (adempimento di un dovere costituzionalmente fondato, ossia pagamento di stipendi e debiti necessari per la sopravvivenza dell'impresa); (2) omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 1 c.p.; (3) mancato esame delle ragioni relative alle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (4) censura relativa all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per un impegno di pagamento delle somme dovute. Inoltre i difensori hanno eccepito la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello non ha risposto alla domanda di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 1 c.p., integrando omissione di motivazione. Tuttavia la Cassazione ha inoltre accertato che il reato si era già prescritto il 28/08/2022 (tenendo conto delle sospensioni computate e rigettando il computo di alcuni periodi di astensione). Per conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. È stata altresì revocata la confisca per equivalente, sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 578-bis c.p.p. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (norma di carattere afflittivo non retroattiva).
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Norma di fattispecie penale contestata: omesso versamento IVA. È la norma sulla quale è fondata la condanna originaria.
art. 51 c.p.
Invocato dal ricorrente come causa di esclusione della punibilità per adempimento di un dovere (pagamento di stipendi/debiti aziendali). La Corte di merito lo aveva escluso; la Cassazione rileva l'eccezione ma non entra nel merito perché la pronuncia è stata assorbita dalla declaratoria di estinzione.
art. 62, comma 1, n. 1 c.p.
Circostanza attenuante specificamente richiesta in appello; la Corte di Cassazione ha sancito che la mancata pronuncia sulla richiesta integra omessa motivazione, motivo fondante del ricorso.
art. 62-bis c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava che la Corte di appello non si era confrontata con gli argomenti posti; la Cassazione ha assorbito il motivo in ragione della prescrizione.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione all'impegno di versamento delle somme; la questione è stata ritenuta assorbita dalla declaratoria di estinzione del reato.
art. 578-bis c.p.p.
Norma introdotta sulla confisca per equivalente: la Corte ha ritenuto che la disposizione, essendo di carattere afflittivo, non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e quindi ha revocato la confisca.
art. 35 e art. 36 Cost.
Norme costituzionali invocate dal difensore per sostenere l'esistenza di un dovere (tutela del lavoro e retribuzione) che giustificherebbe la scelta di non versare l'imposta. La giurisprudenza di merito aveva tuttavia escluso tale lettura ai fini dell'art. 51 c.p.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su una circostanza attenuante espressamente dedotta in appello, si configura omessa motivazione idonea a fondare il ricorso per cassazione.
- Se, in sede di legittimità, risulta che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata poiché la causa di estinzione rende superfluo l'accertamento dei vizi di merito.
- Il computo dei termini di prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e alla natura delle astensioni: non sempre ogni periodo di astensione del personale può essere conteggiato come sospensione dei termini se l'ufficio non ha adottato le misure necessarie per garantire la partecipazione al dibattimento.
- La circostanza invocata come causa di esclusione della punibilità (es. adempimento di un dovere per preservare l'occupazione) deve trovare solido fondamento giuridico e probatorio: la giurisprudenza tende a escludere che scelte gestionali aziendali possano automaticamente integrare l'art. 51 c.p.
- La remissione o l'impegno a versare somme (richiami all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000) non impedisce automaticamente l'accertamento della prescrizione; tali atti possono però avere rilievo ai fini della determinazione della pena o dell'applicazione di misure alternative, se tempestivamente valutati.
- Le norme di carattere afflittivo introdotte successivamente al fatto non sono applicabili retroattivamente: la confisca per equivalente disciplinata dall'art. 578-bis c.p.p. non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
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