Cassazione Penale, Sentenza n. 795/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto del 03/01/2022 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del 22/12/2021 ritenendola reiterativa di altra già proposta. Il ricorso deduce: (i) carenza di motivazione apparente nella parte in cui si afferma la reiterazione; (ii) illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché la nuova istanza avrebbe invece segnalato un profilo non esaminato anteriormente, ossia l'omissione nell'ordine di esecuzione n. 488/2021 dell'avviso della possibilità di presentare istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309/1991. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) e d), c.p.p., per sopravvenuta mancanza di interesse: è stata prodotta una rinuncia all'impugnazione del 04/06/2022 sottoscritta dal condannato e dal difensore, e, soprattutto, il Magistrato di sorveglianza di Padova ha concesso al ricorrente l'affidamento in prova (art. 94 TU Stup.), beneficio richiesto con l'istanza originaria (concessione del 30/05/2022). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state imposte spese processuali al ricorrente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a) e d), cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse e per rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la rinuncia e la successiva concessione del beneficio rendessero inutile il prosecuzione del gravame.
art. 94, d.P.R. n. 309 del 1991 (TU Stup.)
Riferimento alla norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati per reati relativi agli stupefacenti; nel caso la possibilità di ottenere questo beneficio era il motivo dell'istanza esecutiva e la sua successiva concessione ha fatto venir meno l'interesse al ricorso.
art. 94, comma 2, TU Stup.
Citato per indicare il preciso comma in base al quale è stato concesso l'affidamento in prova; utilizzato dal giudice per valutare che l'oggetto dell'istanza era stato soddisfatto.
Massime di principio
- Se, dopo aver proposto un ricorso, sopravviene la concessione del beneficio richiesto (es. affidamento in prova), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La produzione di una rinuncia formale all'impugnazione rende il ricorso inammissibile; è opportuno valutare attentamente prima di rinunciare se esistono altri profili da preservare.
- Quando si sostiene che una nuova istanza non è reiterativa, occorre dimostrare chiaramente la novità della questione sollevata rispetto alle precedenti richieste e fornire elementi documentali che provino la diversità dei profili dedotti.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto venir meno dell'interesse può comportare l'esclusione della condanna alle spese processuali, specie se il beneficio è stato concesso dopo il deposito del ricorso.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti dell'esecuzione, è importante allegare tempestivamente e in modo completo le prove relative all'interesse ad agire (o alla sua sopravvenuta perdita), per evitare pronunce di inammissibilità basate su motivi procedurali.
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