Sentenza del 30/03/2022 n. 2977 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 26 /2022 Controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 - Obbligo Contraddittorio preventivo - Esclusione - Rilievo di mere irregolarità - Omissione del contraddittorio - Conseguenze -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento analitico-induttivo ex art. 39 DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972 a seguito di un controllo massivo sul settore "farmacie" (studi di settore). L'Ufficio ha ritenuto incongrui i ricavi del 2015 e ha ricalcolato il costo del venduto e le percentuali di sconto/ricarico (distinguendo farmaci da altri prodotti), determinando maggiori imposte. La contribuente ha contestato la motivazione e le percentuali applicate, ha richiamato il concordato preventivo del 2015 e ha prodotto documentazione (scontrini) sostenendo che le percentuali non erano abnormi; ha altresì dedotto carenza di motivazione e, in chiave generale della massima, questioni sul contraddittorio preventivo per controlli automatizzati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. È stata confermata la legittimità dell'accertamento induttivo: le presunzioni su cui si è basato l'Ufficio sono state ritenute gravi, precise e concordanti e l'antieconomicità della gestione giustificava l'uso del metodo induttivo. Il contribuente non ha assolto il proprio onere probatorio; l'Agenzia aveva inoltre ridotto l'imponibile per IRAP/IVA tenendo conto di un modello IPEA presentato dopo la notifica. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 36-bis
I controlli automatizzati/documentali ai sensi dell'art. 36-bis non impongono di regola un contraddittorio preventivo: si tratta di verifiche sui dati contabili dichiarati senza necessità di interpretazione, salvo che sussistano profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d
Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base delle scritture e registrazioni contabili; l'atto è legittimo se l'Ufficio motiva attraverso indici di inattendibilità e presunzioni gravi, precise e concordanti, gravando sul contribuente l'onere di provare la regolarità.
D.P.R. 633/1972, art. 54, commi 2 e 3
Prevede la possibilità di determinare l'imponibile IVA in via induttiva quando la contabilità è formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile; anche qui sono richieste presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.Lgs. 218/1997, art. 5, co. 1
Norma sul contraddittorio in fase di verifica: il contraddittorio è previsto, ma la massima chiarisce che per i controlli automatizzati/documentali (art.36-bis) non sempre sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo, che invece è necessario quando emergono incertezze rilevanti.
D.Lgs. 462/1997, art. 2, co. 2
Stabilisce limiti alla riduzione delle sanzioni amministrative: la riduzione non spetta per omessi o tardivi versamenti; la massima specifica che, salvo tali ipotesi, l'omessa comunicazione preventiva di irregolarità non impedisce l'accesso alla riduzione della sanzione se il contribuente paga nei termini previsti.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati/documentali ex art. 36-bis DPR 600/1973 non sussiste di regola l'obbligo di contraddittorio preventivo; il contraddittorio è invece necessario quando vi sono profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- L'omissione del contraddittorio, se il controllo ha rilevato solo irregolarità formali o meri errori documentali, non determina la nullità dell'atto ma al più una sua irregolarità; tuttavia va valutato caso per caso se l'irregolarità abbia inciso sul diritto di difesa.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando si fonda su presunzioni gravi, precise e concordanti e, soprattutto, quando emerge un comportamento antieconomico del contribuente: in tali casi l'onere probatorio grava sul contribuente che deve dimostrare la regolarità.
- Le medie di settore/studi di settore, da soli, non bastano a costituire prova induttiva: è necessario un elemento ulteriore (es. abnormità della difformità, antieconomicità, altri indici) che incida sull'attendibilità della dichiarazione.
- La possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni permane anche se l'Amministrazione non ha effettuato una comunicazione preventiva di irregolarità, salvo che si tratti di omessi o tardivi versamenti per i quali la riduzione non è prevista ai sensi del D.Lgs. 462/1997 art.2 co.2.
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