Sentenza n. 781/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 180/2024 emessa dal Tribunale di Sciacca, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca che aveva ordinato l'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 180/2024, passata in giudicato il 18 luglio 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore la carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996: la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 27 gennaio 2025 e il ricorso era stato notificato e depositato il 5 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo anche per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Sciacca e verificato il rispetto degli adempimenti preliminari, il Collegio ha constatato l'inadempimento dell'amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante al ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dal giudice in relazione al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Prima di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della carta del docente, il cui riconoscimento costituiva oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile, per le obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo esecutivo, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La disposizione sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche a giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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