Cassazione Penale, Sentenza n. 21897/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: (1) contestazione della gravità indiziaria rispetto all'aggravante di "ingente quantità" ai sensi dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, deducendo incertezza sulla qualità della sostanza e rilevando che il dato ponderale era riferito a quantitativo "lordo"; (2) contestazione della sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, per la distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura e per l'asserita motivazione meramente formale dei giudici che non avrebbero dimostrato perché misure meno afflittive sarebbero inidonee.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (a) la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 può essere accertata anche in via indiretta e che nella specie il sequestro della sostanza (oltre 5 kg di cocaina, in 5 panetti) consente di ritenere sussistente la gravità indiziaria; (b) il Tribunale di riesame ha fornito motivazione adeguata circa il concreto e attuale pericolo di reiterazione, desumibile dalle modalità professionali dell'attività (mezzo modificato per occultare la droga, telefoni dedicati, collegamenti con la cellula rosarnese), per cui misure meno afflittive, anche con controllo elettronico, sarebbero inidonee a scongiurare la ripresa dei contatti criminali. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione del provvedimento all'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 codice di rito (codice di procedura penale)
presente nel provvedimento impugnato
norma richiamata in relazione al provvedimento di riesame che ha annullato l'ordinanza del GIP; utilizzata quale riferimento procedurale per l'esame cautelare
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
citato nel capo di incolpazione
norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti e che individua le condotte contestate
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
citato in relazione all'aggravante "ingente quantità"
la Corte conferma che l'aggravante può essere configurata anche in assenza di un peso netto analiticamente accertato, purché vi siano elementi certi (anche indiretti) che consentano di individuare il dato ponderale; nel caso concreto il sequestro del quantitativo lordo ha fondato la gravità indiziaria
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato insieme alla legge 16 aprile 2015, n. 47
richiede che il pericolo di commissione di altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale; la Corte precisa che l'attualità deve essere valutata in termini prognostici sulla continuità del periculum libertatis, sulla personalità dell'imputato e sul contesto, senza pretendere la previsione di una specifica occasione prossima
legge 16 aprile 2015, n. 47
introduttiva del requisito di "attualità" nell'art. 274 cod. proc. pen.
la modifica è interpretata come richiamo alla necessità di una prognosi temporale fondata su elementi concreti; la Corte applica questi principi nel confermare la misura cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
citato nel dispositivo per i relativi adempimenti
disposizione richiamata per gli adempimenti da parte dell'istituto penitenziario in caso di decisione favorevole al mantenimento della custodia
Massime di principio
- L'aggravante "ingente quantità" in materia di stupefacenti può essere accertata anche in via indiretta: non è indispensabile il calcolo del peso netto se vi sono elementi certi che consentono di ricavare il dato ponderale (ad es. sequestro del quantitativo lordo consistente).
- La valutazione della gravità indiziaria deve essere compiuta tenendo insieme tutti gli elementi probatori (segnalazioni, pedinamenti, intercettazioni, sequestri) e può sostenere misure cautelari se il quadro è ritenuto gravemente indiziario.
- Per misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessario il requisito dell'"attualità": il rischio deve essere concreto e valutato prognosticamente alla luce della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale, non necessariamente individuando una specifica occasione prossima.
- La mera distanza temporale dai fatti non esclude automaticamente la custodia cautelare: se le modalità del reato e i collegamenti dell'indagato suggeriscono continuità o capacità professionale nell'attività criminosa, il giudice può ritenere insufficienti le misure meno afflittive.
- Il giudice deve motivare in modo specifico perché le misure alternative (anche con controllo elettronico) risultino inadeguate rispetto alle esigenze di prevenzione: elementi concreti che dimostrino facilità di ripresa dei contatti criminali o di occultamento delle condotte rafforzano la scelta della misura detentiva.
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