Sentenza n. 113/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia.: - dell’ordinanza di demolizione n. 141/2021 del 19.7.2021 emessa dal Comune di Caulonia - Area Urbanistica e patrimonio; - di ogni atto antecedente, presupposto, successivo, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di una tettoia in legno realizzata nell'area cortilizia di un fabbricato commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, in primo luogo, che la tettoia, per dimensioni e caratteristiche costruttive, fosse un'opera precaria e facilmente rimovibile, qualificabile come elemento di arredo e riparo rientrante nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del d.P.R. n. 380/2001, e comunque non soggetta a permesso di costruire. Ha inoltre contestato la violazione delle distanze dalla strada, sostenendo che la viabilità limitrofa non fosse una strada provinciale, bensì una strada locale. Sono stati dedotti anche l'insussistenza o l'erronea individuazione dei vincoli archeologico e paesaggistico, la violazione della disciplina del d.lgs. n. 42/2004 e della normativa regionale calabrese, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione dell'ordinanza. Il Comune ha sostenuto la legittimità della demolizione, rilevando l'assenza del necessario titolo edilizio, la rilevanza urbanistico-edilizia della struttura e la sussistenza degli ulteriori profili ostativi indicati nell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo decisiva la mancanza del titolo edilizio. La tettoia misura circa 30 mq, è addossata al fabbricato principale mediante un giunto tecnico, è fissata al suolo con piastre bullonate ed è chiusa su tre lati con tende, pannelli coibentati e vetri. Inoltre, è destinata esclusivamente al servizio dell'attività di bar-ristorazione, per ospitarne gli avventori e consentire la consumazione. Tali elementi escludono la qualificazione come mero arredo o riparo dell'area cortilizia e dimostrano una destinazione stabile all'incremento della superficie e della cubatura commerciale, con aggravio del carico urbanistico. L'opera è stata quindi qualificata come nuova costruzione, soggetta a preventivo titolo edilizio. La sua realizzazione abusiva impone l'adozione della sanzione demolitoria, qualificata come atto dovuto e vincolato. Le contestazioni relative alle distanze stradali e ai vincoli paesaggistico-archeologici non sono state ritenute idonee a superare tale autonoma e sufficiente ragione di illegittimità. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui una tettoia di rilevanti dimensioni, stabilmente collegata al suolo o a un fabbricato e incidente sull'assetto urbanistico, costituisce nuova costruzione anche se materialmente rimovibile e anche in assenza di opere murarie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione sull'edilizia libera non si applica a una tettoia di dimensioni rilevanti, stabilmente collegata al suolo e funzionalmente destinata ad ampliare in modo durevole la superficie commerciale.
art. 37, commi 1 e 6, d.P.R. n. 380/2001
«[…] Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36»
Il Comune ha richiamato la necessità della segnalazione certificata e la possibilità di applicare le sanzioni edilizie previste dal Testo unico.
artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione senza il necessario titolo di una tettoia qualificabile come nuova costruzione comporta l'irrogazione della sanzione demolitoria, quale rimedio vincolato per il ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio.
art. 16 d.lgs. n. 285/1992
La norma è stata richiamata nell'ordinanza per il rispetto delle fasce di rispetto stradali; il TAR non ha fondato su questo profilo la decisione, ritenendo decisiva la mancanza del titolo edilizio.
art. 26 d.P.R. n. 495/1992
La norma è stata richiamata in relazione alle distanze dalla strada; il relativo motivo è rimasto assorbito dalla sufficienza dell'abuso edilizio.
art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è stata invocata in relazione alla pretesa insussistenza del vincolo paesaggistico per area di interesse archeologico; il TAR ha rilevato che i vincoli non risultavano esclusi, ma ha deciso sulla base dell'autonomo difetto di titolo edilizio.
art. 135, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pianificazione paesaggistica, senza incidere sulla ratio decisoria principale.
art. 145, commi 3 e 4, d.lgs. n. 42/2004
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata conformazione della pianificazione comunale agli strumenti paesaggistici; la questione non è stata posta a fondamento dell'accoglimento.
art. 17, comma 2, l.r. Calabria n. 19/2002
Richiamato dal ricorrente in relazione al Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica; il TAR non ha accolto la censura.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato per contestare il difetto di motivazione dell'ordinanza, censura non ritenuta idonea a superare la legittimità della demolizione fondata sull'abusività dell'opera.
Massime di principio
- Una tettoia di dimensioni rilevanti, stabilmente collegata al suolo o a un fabbricato e destinata in modo durevole al servizio di un'attività commerciale, costituisce nuova costruzione quando determina un incremento di superficie o cubatura e un aggravio del carico urbanistico.
- La qualificazione di un manufatto edilizio non dipende dalla sua astratta o materiale rimovibilità, ma dalle caratteristiche costruttive, dal collegamento al suolo o al fabbricato, dalle dimensioni, dalla stabilità e dalla destinazione funzionale dell'opera.
- Una struttura chiusa o parzialmente chiusa, realizzata per ospitare gli avventori di un'attività di bar o ristorazione, non è un mero elemento di arredo o riparo dell'area cortilizia e non rientra nell'edilizia libera quando amplia durevolmente la superficie commerciale.
- La realizzazione senza il necessario titolo edilizio di una tettoia qualificabile come nuova costruzione integra un abuso edilizio e impone l'adozione della sanzione demolitoria, che costituisce atto dovuto e vincolato, senza necessità di una specifica valutazione dell'interesse pubblico attuale alla demolizione.
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