Cassazione Penale, Sentenza n. 38646/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, denunciando violazione degli artt. 274 e 299 c.p.p. per mancata valutazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene l'assenza di pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato perché le condotte contestate sono episodiche, si riferiscono a una procedura esecutiva immobiliare definitivamente conclusa (dicembre 2020), il suo contributo sarebbe marginale, è incensurata e ha trascorso un periodo di circa quattro anni dai fatti (maggio 2019) all'applicazione della misura.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto motivata la conferma della misura cautelare: le condotte si inseriscono in un disegno criminoso più ampio volto a falsare aste e a mantenere il controllo sul territorio, la ricorrente ha costituito una società per riacquistare immobili di famiglia (segno di operatività perdurante), e vi è l'aggravante del metodo mafioso. In presenza dell'aggravante mafiosa opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 co. 3 c.p.p.; pertanto l'onere probatorio dell'accusa è semplificato e spetta alla difesa evidenziare ragioni di esclusione delle esigenze cautelari, cosa non avvenuta. Va rilevato che il decorso del tempo non è ritenuto sufficiente ad attenuare le esigenze cautelari nel caso concreto. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente come base per censurare la conferma della misura; nel contesto il tribunale ha ritenuto non sussistente violazione formale o sostanziale di norme sulla revoca/modifica delle misure cautelari, valutando adeguatamente le esigenze cautelari
art. 299 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata; il giudice di merito ha ritenuto la motivazione conforme ai principi di diritto e adeguata quanto alla sussistenza del periculum
art. 275 co. 3 c.p.p.
Applicata dal tribunale per indicare che, nel caso di reati aggravati dal metodo mafioso, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; ciò semplifica l'onere probatorio dell'accusa e richiede alla difesa di fornire elementi specifici per escludere il pericolo di reiterazione
Giurisprudenza richiamata (Cassazione penale sez. V, 06/07/2022, n.40030 e Cass. pen. sez. II, 18/07/2014, n.43130)
Usata per confermare il principio secondo cui l'aggravante mafiosa genera presunzione relativa delle esigenze cautelari e che lo stato di incensuratezza non esclude automaticamente la pericolosità; la valutazione della personalità e della pericolosità può fondarsi su comportamenti e atti concreti
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati aggravati dal metodo mafioso l'esistenza delle esigenze cautelari è presumuta in via relativa: la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare l'inesistenza del periculum
- La semplice incensuratezza dell'indagato non è sufficiente a escludere la pericolosità sociale; i giudici valutano anche comportamenti e atti concreti (es. costituzione di società, persistente operatività) per inferire il rischio di reiterazione
- Il decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare può attenuare le esigenze cautelari, ma la sua rilevanza è valutata caso per caso: non è automaticamente determinante quando emergono indizi di un disegno criminoso continuativo
- Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare il ricorrente deve indicare chiaramente e provare le ragioni di esclusione del pericolo di reiterazione; affermazioni generiche sulla occasionalità dei fatti o sulla conclusione di una procedura non sono sempre sufficienti
- In sede di riesame o impugnazione i giudici verificano l'adeguatezza e la concretezza della motivazione del provvedimento che ha applicato la misura: va quindi contestata la motivazione con argomentazioni precise e, se possibile, elementi probatori che ne dimostrino l'errore
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