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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38646/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, denunciando violazione degli artt. 274 e 299 c.p.p. per mancata valutazione dell'insussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene l'assenza di pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato perché le condotte contestate sono episodiche, si riferiscono a una procedura esecutiva immobiliare definitivamente conclusa (dicembre 2020), il suo contributo sarebbe marginale, è incensurata e ha trascorso un periodo di circa quattro anni dai fatti (maggio 2019) all'applicazione della misura.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto motivata la conferma della misura cautelare: le condotte si inseriscono in un disegno criminoso più ampio volto a falsare aste e a mantenere il controllo sul territorio, la ricorrente ha costituito una società per riacquistare immobili di famiglia (segno di operatività perdurante), e vi è l'aggravante del metodo mafioso. In presenza dell'aggravante mafiosa opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 co. 3 c.p.p.; pertanto l'onere probatorio dell'accusa è semplificato e spetta alla difesa evidenziare ragioni di esclusione delle esigenze cautelari, cosa non avvenuta. Va rilevato che il decorso del tempo non è ritenuto sufficiente ad attenuare le esigenze cautelari nel caso concreto. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente come base per censurare la conferma della misura; nel contesto il tribunale ha ritenuto non sussistente violazione formale o sostanziale di norme sulla revoca/modifica delle misure cautelari, valutando adeguatamente le esigenze cautelari

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata; il giudice di merito ha ritenuto la motivazione conforme ai principi di diritto e adeguata quanto alla sussistenza del periculum

  • art. 275 co. 3 c.p.p.

    Applicata dal tribunale per indicare che, nel caso di reati aggravati dal metodo mafioso, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; ciò semplifica l'onere probatorio dell'accusa e richiede alla difesa di fornire elementi specifici per escludere il pericolo di reiterazione

  • Giurisprudenza richiamata (Cassazione penale sez. V, 06/07/2022, n.40030 e Cass. pen. sez. II, 18/07/2014, n.43130)

    Usata per confermare il principio secondo cui l'aggravante mafiosa genera presunzione relativa delle esigenze cautelari e che lo stato di incensuratezza non esclude automaticamente la pericolosità; la valutazione della personalità e della pericolosità può fondarsi su comportamenti e atti concreti

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati aggravati dal metodo mafioso l'esistenza delle esigenze cautelari è presumuta in via relativa: la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare l'inesistenza del periculum
  • La semplice incensuratezza dell'indagato non è sufficiente a escludere la pericolosità sociale; i giudici valutano anche comportamenti e atti concreti (es. costituzione di società, persistente operatività) per inferire il rischio di reiterazione
  • Il decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare può attenuare le esigenze cautelari, ma la sua rilevanza è valutata caso per caso: non è automaticamente determinante quando emergono indizi di un disegno criminoso continuativo
  • Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare il ricorrente deve indicare chiaramente e provare le ragioni di esclusione del pericolo di reiterazione; affermazioni generiche sulla occasionalità dei fatti o sulla conclusione di una procedura non sono sempre sufficienti
  • In sede di riesame o impugnazione i giudici verificano l'adeguatezza e la concretezza della motivazione del provvedimento che ha applicato la misura: va quindi contestata la motivazione con argomentazioni precise e, se possibile, elementi probatori che ne dimostrino l'errore

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