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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4865/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di porto illecito di arma comune da sparo, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 17/12/2022. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi: 1) la fuga in scooter non costituirebbe violenza o pericolo per terzi e sarebbe al più una violazione amministrativa ex art. 192 cod. strada; inoltre la fuga sarebbe stata motivata dalla necessità di rientrare in permesso premio; 2) il travisamento (cappuccio e scaldacollo) non sarebbe idoneo ad integrare l'aggravante; 3) la riconducibilità soggettiva dell'arma al Mollica è dubbia perché il fucile, di grandi dimensioni, è stato rinvenuto a circa 20 metri dal luogo dell'incidente e non sarebbe stato visibile agli agenti se trasportato sullo scooter.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che il ricorso è essenzialmente confutativo e fattuale, senza denuncia di violazione di norme specifiche né di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito. Conferma che i giudici del riesame hanno congruamente ritenuto sussistenti i gravi indizi: Mollica era ritenuto conducente dello scooter, aveva posto in essere manovre pericolose per eludere il controllo (integranti l'elemento materiale della 'violenza' nel delitto di resistenza quando la fuga mette deliberatamente in pericolo l'incolumità altrui), il travisamento è stato valutato idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento; il fucile provento di furto è stato rinvenuto nelle immediate vicinanze dello spartitraffico vicino allo scooter e il comportamento sospetto del passeggero rafforza il collegamento con i soggetti sul ciclomotore. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; copia del provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma di competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari; indica il rito con cui è stato impugnato il provvedimento di applicazione della misura.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce i criteri per la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" ai fini delle misure cautelari; la Corte ricorda che per la cautela è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità e non gli stessi requisiti probatori richiesti per la sentenza di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.); la motivazione del tribunale del riesame è stata ritenuta congrua rispetto a tali esigenze.

  • art. 192 cod. strada

    Norma sul dovere di fermarsi all'alt della Polizia; la Corte distingue la mera violazione amministrativa dall'uso della violenza o minaccia (o condotte di guida pericolose) che possono integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di cassazione: il gravame contestava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che tali denunce non fossero provate perché mancava la specificità e il confronto con la motivazione del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata con condanna a euro 3.000,00.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione relativa alla comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; il provvedimento viene trasmesso come previsto.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione non riesamina i fatti ma verifica violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione; quindi un ricorso che si limiti a prospettare una diversa valutazione delle prove è generalmente inammissibile.
  • La fuga alla guida per eludere un controllo può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando le manovre compiute pongano deliberatamente in pericolo l'incolumità di terzi; non è necessario che vi sia violenza fisica diretta sul pubblico ufficiale.
  • Il travisamento può essere riconosciuto anche per alterazioni esteriori lievi (es. cappuccio e scaldacollo) se idonee a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
  • La riconducibilità di un'arma al soggetto può essere valutata in base alla sua prossimità al luogo dell'evento, alla natura del ritrovamento (arma provento di furto), e al comportamento degli occupanti del veicolo; la remota collocazione dell'arma non esclude automaticamente il nesso quando vi siano elementi indiziari collegati.
  • Argomentazioni difensive basate su esigenze personali (es. rientro da permesso premio) non giustificano di per sé condotte volte a eludere i controlli di polizia e non neutralizzano la valutazione del pericolo pubblico connesso alla fuga.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è utile concentrarsi su errori di diritto, lacune o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito, e confrontarsi puntualmente con il testo motivazionale del provvedimento impugnato.

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