Cassazione Penale, Sentenza n. 47368/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 2/05/2023 che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP di Paola il 13/04/2023. Il fatto: tentato omicidio del fratello Giulio Riccardo Pinnola avvenuto il 6/04/2023 a Longobardi, consistito in ripetuti colpi al capo e al volto con un oggetto contundente e in un tentativo di soffocamento con una busta di plastica, interrotto dall'intervento del passante-testimone Ivano Scilinguo. Motivi dedotti dal difensore (avv. Rosetta Anna Mancuso): 1) mancanza dell'elemento oggettivo del reato (lesioni risultano superficiali e non idonee a cagionare la morte); 2) mancanza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo omicidiario, modalità e comportamento post factum indicativi di mancata volontà di uccidere); 3) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 274 c.p.p. in relazione alle esigenze cautelari e al rilievo del silenzio dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia, nonché contraddizioni tra la versione della persona offesa e le sommarie informazioni del testimone Scilinguo, oltre alla rilevanza della distanza geografica tra indagato e persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazione di norme di legge o alla presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica; non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti e della attendibilità delle fonti quando la decisione di merito espone una motivazione congrua. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente collegato il racconto della vittima, i referti sanitari e le dichiarazioni della polizia giudiziaria e del testimone (che aveva assistito alle fasi finali), e che l'assenza del reperto materiale (punteruolo) non fosse decisiva. Quanto all'idoneità dell'azione a cagionare la morte, il giudizio deve farsi ex ante e non è escluso dal fatto che le lesioni abbiano avuto esiti non letali; il dolo omicidiario è ritenuto sussistente, alla stregua della sede corporea colpita e della reiterazione dei colpi. Sul punto cautelare relativo al pericolo di reiterazione, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha motivato sulla violenza della condotta e sulla presunta incapacità di controllo degli impulsi dell'indagato; inoltre il silenzio all'interrogatorio non può essere usato di per sé come elemento negativo. Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; la decisione non determina la rimessione in libertà dell'indagato e la Cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Consente la presentazione di una requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; in questa sede il PM ha deposita la requisitoria scritta con richiesta di inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge, error in motivazione). La Corte ricorda che tali censure non possono essere utilizzate per una rivalutazione fattuale delle prove in sede di legittimità se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta carenza o contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto invece congrua la motivazione del riesame circa il pericolo di reiterazione e la gravità indiziaria.
art. 273, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la gravità indiziaria quale requisito per le misure cautelari. La Corte ricorda che il controllo di legittimità su questo profilo è limitato e non ammette la rinnovazione del giudizio di fatto salvo manifesta illogicità.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese e la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
art. 94, comma, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma delle disposizioni attuative richiamata per gli adempimenti della Cancelleria nel caso in cui la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Cancelleria è incaricata delle formalità conseguenti.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: non si può chiedere la rinnovata valutazione dei fatti e della attendibilità delle prove se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- L'idoneità dell'atto offensivo a cagionare la morte va valutata ex ante, al momento del fatto; il mancato esito letale o lesioni apparentemente 'superficiali' non escludono automaticamente la rilevanza per il reato di tentato omicidio.
- La sussistenza del dolo omicidiario può essere desunta da elementi quali la sede e la ripetizione dei colpi; non è richiesta necessariamente la reiterazione oltre quanto già occorso per ritenere il dolo, salvo futuri elementi istruttori contrari.
- L'assenza del rinvenimento dell'arma o di un oggetto contundente non annulla di per sé il quadro indiziario se vi sono riscontri compatibili (racconto della vittima, referti sanitari, dichiarazioni di polizia e testimonianze).
- La decisione del difensore di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia non può essere automaticamente utilizzata come elemento negativo per giustificare la misura cautelare.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare occorre proporre una diversa ricostruzione fattuale supportata da elementi probatori nuovi o dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di norme nella motivazione del giudice di merito.
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