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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42147/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revoca della sentenza di condanna di origine rumena (Tribunale di Bucarest 22/07/2021, confermata da Corte d'Appello di Bucarest 25/10/2021) già riconosciuta in Italia (Corte d'Appello di Bologna 04/04/2023). La domanda si fondava su decisioni della Corte Costituzionale rumena relative agli atti interruttivi della prescrizione: secondo il ricorrente una decisione del 26/05/2022 (posteriore al giudicato rumeno) avrebbe inciso sulla eseguibilità del titolo, rendendo il reato prescritto e la pena illegittima; si chiedeva pertanto la revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. La Corte di Appello di Bologna aveva respinto la domanda ritenendo rilevante solo la decisione del 26/04/2018 (antecedente al giudicato) e affermando l'intangibilità del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di incompetenza funzionale rilevabile d'ufficio. Il Collegio ha ritenuto che, secondo il d.lgs. n.161/2010 e la decisione quadro 2008/909, la competenza è ripartita: il giudice dello Stato di esecuzione (Italia) è competente solo per questioni esecutive in senso stretto (applicazione della legge di esecuzione, benefici penitenziari, misure alternative, condizioni detentive, amnistia/indulto), mentre le sopravvenienze giuridiche dello Stato di emissione che incidono sulla rivedibilità o cessazione dell'esecutività del titolo (incluse decisioni costituzionali che modificano il calcolo della prescrizione) rientrano nella giurisdizione dello Stato di emissione. Di conseguenza la Corte di Appello di Bologna non aveva attribuzione per decidere sulla revoca basata su tali sopravvenienze e l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010

    art. 16 comma 1; art. 17 comma 1 e comma 2; art. 19 comma 2; art. 13

    La norma recepisce la decisione quadro 2008/909 e ripartisce le competenze: la pena si esegue secondo la legge dello Stato di esecuzione (art.16), ma la cessazione dell'esecutività per sopravvenienze dello Stato di emissione rientra nella competenza di quest'ultimo (art.17). Alcune materie sono di competenza esclusiva dello Stato di emissione (revisione, ecc.).

  • Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008

    decisione quadro citata nella motivazione

    Costituisce il fondamento europeo della ripartizione di competenze tra Stato di emissione e Stato di esecuzione in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali; va interpretata insieme al d.lgs. n.161/2010.

  • Art. 673 c.p.p.

    Articolo invocato dal ricorrente quale rimedio di revoca della sentenza; la Cassazione ha osservato che quando la questione attiene alla rivedibilità del titolo per sopravvenienze del diritto dello Stato di emissione, la competenza non spetta al giudice dell'esecuzione italiano.

  • Art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità della pena; la questione di eventuale incompatibilità con i diritti fondamentali non esime dall'esigenza di rispettare la ripartizione di competenze tra Stati.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiami interni)

    Sez. III n. 41152 del 06/07/2016; ordinanza n. 57259 del 10/11/2017

    Richiamate in motivazione per i principi sull'interpretazione della normativa comunitaria recepita e sulla possibile necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia solo in presenza di reali difficoltà interpretative.

Massime di principio

  • La competenza è ripartita: il giudice dello Stato di esecuzione decide solo su questioni esecutive secondo la sua legge (benefici, misure alternative, condizioni detentive, amnistia/indulto), mentre le sopravvenienze giuridiche dello Stato di emissione che incidono sulla validità o sulla cessazione dell'esecutività del titolo (compresi effetti di decisioni costituzionali locali) spettano alla giurisdizione dello Stato di emissione.
  • Se emergono decisioni sopravvenute dello Stato emittente che possono rendere il titolo non eseguibile (es. modifiche interpretative sul calcolo della prescrizione), il rimedio procedurale primario è rivolgersi all'autorità/giudice dello Stato di emissione (revisione, provvedimenti interni di cessazione dell'esecutività) e farne poi decorrere gli effetti nell'ambito degli strumenti di cooperazione previsti dalla normativa UE e dal d.lgs.161/2010.
  • La mancata deduzione di questioni durante la fase di riconoscimento in Italia non impedisce automaticamente di sollevare in seguito una 'questione di eseguibilità', ma la stessa deve essere proposta all'autorità competente: non tutto ciò che incide sul mantenimento del giudicato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione italiano.
  • In presenza di dubbi interpretativi sulla normativa comunitaria applicabile, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è necessario solo se il giudice nazionale incontra effettive difficoltà di interpretazione; altrimenti la corretta applicazione della ripartizione di competenze deve essere valutata ex officio.
  • Quando si contesta la legittimità sostanziale della pena per violazione di diritti fondamentali (es. art.7 CEDU), va considerato che tali questioni non risolvono la questione di competenza tra Stati: occorre quindi agire sia sul piano interno dell'esecutività sia, se del caso, attraverso i rimedi nello Stato di emissione o gli organi internazionali competenti.

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