Sentenza n. 889/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per quanto di ragione: quanto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti depositati in data 2.2.2026, a) della prova pratica svoltasi il 29.9.2025, nonché dei relativi esiti pubblicati in data 3.12.2025 e nominati ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI e ELENCO CANDIDATI AMMESSI, del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 posti di fisioterapista, il cui Bando è stato pubblicato sul BURC n. 63 del 9.9.2024 e sulla G.U. n. 76 del 20.9.2024; b) del verbale della Commissione di concorso relativo alla prova pratica del concorso sub a), svoltasi il 29.9.2025; c) dei verbali della Commissione, di data e numero sconosciuti e mai pubblicati, delle sedute di correzione dell’anzidetta prova, nonché di scioglimento dell’anonimato; d) se lesivo, del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19.9.2025; e) del provvedimento di calendarizzazione e convocazione per il 17.12.2025 della prova orale del concorso de quo, laddove esclude i ricorrenti e, se lesivo, del provvedimento del 9.12.2025 di rinvio a data da destinarsi dell’anzidetta prova orale; f) di tutti gli atti concorsuali successivi, conseguenti e presupposti alla prova pratica, compresi i verbali della Commissione e i questionari somministrati durante la prova, se lesivi per gli interessi dei ricorrenti; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla riammissione nella procedura concorsuale de qua, stante l’illegittimità della prova che ne ha determinato l’esclusione, ed alla ripetizione di tale prova; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a riammettere i ricorrenti nella procedura concorsuale ed a predisporre, in favore dei ricorrenti stessi, la ripetizione della prova pratica del concorso de quo; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 26.3.2026, i) del verbale della seduta del 16.3.2026 della Commissione del concorso pubblico per il reclutamento di 10 fisioterapisti presso l’A.S.L. di Salerno; l) dell’elenco, allegato al predetto verbale, e pubblicato sul sito dell’A.S.L. il 24.3.2026, dei candidati che hanno superato la prova pratica concorsuale all’esito della decisione in autotutela presa dalla Commissione di concorso sui quesiti n. 4 e 6 somministrati nel primo turno della prova pratica; m) dell’avviso di rivalutazione degli elaborati del 1° turno della prova pratica, pubblicato sul sito dell’A.S.L. di Salerno in data 24.3.2026; o) di tutti gli ulteriori atti concorsuali successivi, conseguenti e presupposti, compresi l’avviso di convocazione alle prove orali ed il relativo calendario che nelle more venissero adottati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per dieci posti di fisioterapista, nonché gli atti della Commissione relativi alla correzione, all’abbinamento degli elaborati e al successivo riesame dei punteggi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la prova pratica, consistente in un quiz a risposta multipla, gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale, i verbali della Commissione e gli atti successivi. Con il ricorso introduttivo hanno dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie di anonimato previste dall’art. 12 del d.P.R. 220/2001, lamentando la consegna di una sola busta anziché di due, il ritiro anticipato della scheda anagrafica, la consegna non imbustata del questionario, l’apposizione del codice alfanumerico direttamente sull’elaborato, la possibilità di memorizzare tale codice e la stampa del questionario su fogli uniti soltanto da una spilletta. Secondo i ricorrenti, tali modalità avrebbero consentito la sostituzione o manipolazione degli elaborati, anche perché la correzione sarebbe avvenuta manualmente. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 13 del d.P.R. 487/1994, per il mancato utilizzo di strumenti informatici nello svolgimento della prova e per l’assenza di una motivazione rafforzata al riguardo. Con i primi motivi aggiunti, proposti dopo il deposito del verbale di correzione e abbinamento, i ricorrenti hanno lamentato ulteriori violazioni delle regole sull’anonimato, l’utilizzo di etichette numerate e di un codice identificativo potenzialmente riconducibile ai candidati, nonché carenze nella custodia degli elaborati affidati per dieci giorni a una società incaricata di coadiuvare la Commissione, senza adeguata verbalizzazione e tracciabilità. Con i secondi motivi aggiunti è stato impugnato il verbale del 16 marzo 2026, con cui la Commissione, in autotutela, aveva attribuito due punti ai quesiti n. 4 e n. 6 a prescindere dalla risposta fornita e aveva rideterminato l’elenco dei candidati ammessi, deducendo gli stessi vizi in via derivata. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità delle posizioni e per conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti: alcuni di essi avevano infatti proposto autonomi ricorsi per ottenere la modifica del proprio punteggio e l’ammissione alla prova orale, mentre il ricorso collettivo mirava alla ripetizione dell’intera prova. Alcuni ricorrenti hanno inoltre dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse dopo il riesame dei punteggi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare le censure sostanziali relative all’anonimato, alle modalità di correzione, alla custodia degli elaborati e all’utilizzo degli strumenti informatici. Il Collegio ha ritenuto che, secondo l’art. 35 c.p.a., le questioni di inammissibilità dovessero essere esaminate prima di quelle relative alla sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso collettivo è stato ritenuto inammissibile perché i ricorrenti non versavano in posizioni sostanziali e processuali omogenee e si trovavano in una situazione di conflitto, almeno potenziale. In particolare, alcuni ricorrenti avevano promosso autonomi giudizi per ottenere la rettifica del proprio punteggio e l’ammissione alla prova orale, mentre gli altri chiedevano la ripetizione dell’intera prova: l’accoglimento delle rispettive pretese sarebbe stato logicamente incompatibile. Il conflitto risultava inoltre confermato dalle dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse presentate da alcuni ricorrenti dopo il riesame della Commissione. Tale sopravvenienza non poteva sanare ex post l’inammissibilità originaria del ricorso collettivo, poiché l’ammissibilità deve essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento della proposizione e non può dipendere dall’esito successivo della controversia. Anche i secondi motivi aggiunti, proposti da un numero più ristretto di ricorrenti, sono stati dichiarati inammissibili perché fondati esclusivamente su illegittimità derivata dagli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Le ragioni di inammissibilità devono essere esaminate prima di quelle di improcedibilità; la sopravvenuta carenza di interesse di alcuni ricorrenti non sana l’inammissibilità originaria del ricorso collettivo.
art. 1 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa è diretta alla tutela di una specifica situazione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a un controllo oggettivo e astratto sulla legittimità dell’azione amministrativa.
art. 12 d.P.R. 220/2001
Norma richiamata dai ricorrenti quale fonte delle garanzie di anonimato nelle prove concorsuali; le relative censure non sono state esaminate per la declaratoria di inammissibilità.
art. 7 del bando di concorso
Disposizione del bando che richiamava le regole sull’anonimato previste dall’art. 12 del d.P.R. 220/2001; le relative contestazioni sono rimaste assorbite.
art. 13 d.P.R. 487/1994
Norma invocata dai ricorrenti in relazione all’utilizzo di strumenti informatici e alla tutela dell’anonimato; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa comunicazione alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando le domande abbiano identico oggetto, siano rivolte contro i medesimi atti con le medesime censure e le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili.
- Il ricorso collettivo è inammissibile quando tra i ricorrenti sussista anche soltanto un potenziale conflitto di interessi, tale per cui l’accoglimento della domanda di alcuni sia logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda degli altri.
- Sussiste conflitto di interessi tra candidati a una procedura selettiva quando alcuni chiedano la ripetizione dell’intera prova concorsuale e altri, mediante autonome iniziative giudiziarie, chiedano invece la correzione del proprio punteggio e l’ammissione alla fase successiva della procedura.
- Il conflitto di interessi che determina l’inammissibilità del ricorso collettivo deve essere valutato in relazione alla situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e non può essere sanato da sopravvenienze, rinunce o dichiarazioni di carenza di interesse intervenute successivamente.
- La sopravvenuta carenza di interesse di alcuni ricorrenti non sana ex post la globale inammissibilità del ricorso collettivo, poiché l’ammissibilità dell’azione non può dipendere dall’esito successivo della controversia.
- I motivi aggiunti fondati esclusivamente su illegittimità derivata dagli atti già impugnati seguono la sorte processuale del ricorso introduttivo e sono inammissibili quando quest’ultimo sia stato dichiarato inammissibile per conflitto di interessi tra i ricorrenti.
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