Sentenza n. 873/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di revisione e adeguamento dei prezzi delle forniture, con richiesta di applicazione retroattiva
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, parte di rapporti contrattuali di fornitura aggiudicati con deliberazioni del 2001, 2003 e 2004, aveva presentato all’Azienda sanitaria un’istanza di adeguamento dei prezzi, anche retroattivo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, l. n. 537/1993. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso. L’Azienda ha eccepito l’insussistenza dell’obbligo di provvedere, sostenendo che i contratti non sarebbero più efficaci per essere decorsi i relativi termini e che sarebbero nulli perché rinnovati in violazione dell’art. 6, comma 2, l. n. 537/1993. Ha inoltre dedotto la prescrizione del credito. La ricorrente ha replicato che tali ragioni avrebbero dovuto essere espresse in un provvedimento amministrativo e non fatte valere per la prima volta nel giudizio sul silenzio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che i rapporti di fornitura, sorti anteriormente al d.lgs. n. 163/2006, sono disciplinati dall’art. 6, comma 4, l. n. 537/1993, che imponeva l’inserimento nei contratti a esecuzione periodica o continuativa di una clausola di revisione periodica dei prezzi. Tale disposizione è stata qualificata come imperativa e integratrice automaticamente del contratto, anche in presenza di pattuizioni difformi. Il giudice ha ritenuto che la revisione dei prezzi richieda lo svolgimento di un’istruttoria amministrativa e l’adozione di un provvedimento espresso. Le questioni relative alla possibile nullità o inefficacia dei contratti e alla prescrizione del credito non escludono l’obbligo di provvedere: esse riguardano il merito dell’istanza e potranno eventualmente sorreggere un provvedimento di rigetto, ma non consentono all’amministrazione di restare silente né al giudice di sostituirsi all’amministrazione esercitando poteri non ancora esercitati, in ossequio all’art. 34 c.p.a. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all’Azienda di avviare entro trenta giorni l’istruttoria sulla debenza della revisione e di concluderla con un provvedimento espresso, positivo o negativo, entro i successivi trenta giorni. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega. L’Azienda è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione.
Consente di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
art. 34 c.p.a.
il Giudice si troverebbe a dover decidere in ordine a poteri non ancora esercitati
Nel giudizio sul silenzio il giudice non può pronunciarsi direttamente su questioni che attengono al merito di un potere amministrativo non ancora esercitato mediante un provvedimento espresso.
art. 6, comma 4, l. n. 537/1993
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6
La disposizione, applicabile ai rapporti sorti prima del d.lgs. n. 163/2006, ha natura imperativa, non è derogabile pattiziamente e impone lo svolgimento di un’istruttoria amministrativa sulla revisione dei prezzi.
art. 6, comma 2, l. n. 537/1993
L’eventuale nullità dei rinnovi contrattuali in violazione della norma può essere fatta valere dall’amministrazione come ragione di merito in un provvedimento espresso, ma non giustifica il silenzio sull’istanza di revisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione impone un’istruttoria amministrativa per la revisione dei prezzi di contratti a esecuzione periodica o continuativa, l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare l’istanza dell’operatore economico e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, le questioni relative all’inefficacia, nullità o rinnovazione illegittima del contratto e alla prescrizione del credito attengono, in linea di principio, al merito dell’istanza e non escludono l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi.
- Il giudice amministrativo, adito contro il silenzio, non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati né definire direttamente il merito della pretesa sostanziale quando l’amministrazione non abbia ancora adottato un provvedimento espresso.
- La clausola di revisione periodica dei prezzi prevista dall’art. 6, comma 4, l. n. 537/1993 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto, integrando la volontà negoziale difforme.
- La declaratoria di illegittimità del silenzio può accompagnarsi all’ordine di avviare l’istruttoria entro un termine determinato e di concluderla con un provvedimento espresso, anche eventualmente negativo; in caso di persistente inerzia, il giudice può nominare un commissario ad acta.
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