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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano nella base di calcolo i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti alla Guardia di Finanza e all'Arma dei Carabinieri e collocati in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i requisiti di età e anzianità di servizio, hanno impugnato i prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990, oltre agli accessori. Le domande sono state proposte cumulativamente e il TAR ne ha riconosciuto l'ammissibilità perché rivolte contro la stessa parte, connesse per causa petendi e caratterizzate dal medesimo petitum sostanziale. La pretesa è stata qualificata come diritto soggettivo patrimoniale, riferito alla gestione del trattamento di fine servizio dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittima omissione dei sei scatti, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio. L'INPS si è costituito senza contestare i fatti posti a fondamento della domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati i fatti non contestati e riconoscendo il diritto dei ricorrenti al ricalcolo del trattamento di fine servizio sulla base pensionabile aumentata dei sei scatti stipendiali. Ha applicato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, richiamando l'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, e ha ritenuto che l'art. 4 del d.l. n. 165/1997 escluda gli scatti per il personale cessato a domanda solo ai fini della base pensionabile, non anche ai fini del trattamento di fine servizio. L'abrogazione, operata dall'art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010, della disciplina previgente non ha impedito il riconoscimento del beneficio nei casi esaminati. Poiché i ricorrenti erano cessati a domanda dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ricorrevano le condizioni soggettive e oggettive richieste. L'INPS è stato quindi ordinato di rideterminare il TFS includendo i sei scatti e condannato a pagare la differenza eventualmente dovuta, con i soli interessi legali dalla scadenza dei ratei al saldo. La rivalutazione monetaria è stata esclusa per mancata prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi, in applicazione della disciplina sui crediti previdenziali. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio; le disposizioni si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    Il beneficio dei sei scatti spetta, ai fini della liquidazione del TFS, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    È richiamato quale ulteriore fondamento della pretesa al computo dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.

  • art. 1911 d.lgs. n. 66/2010

    Estende al personale delle forze di polizia a ordinamento militare il trattamento previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2268 d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato la disciplina previgente richiamata dalla sentenza, senza escludere il riconoscimento dei sei scatti nei casi disciplinati dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 4 d.l. n. 165/1997

    L'esclusione dei sei scatti per il personale delle forze di polizia cessato a domanda opera ai fini della base pensionabile, ma non impedisce il computo degli scatti ai fini del TFS.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Esclude il cumulo automatico di interessi e rivalutazione per i crediti maturati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Per i crediti previdenziali, l'importo dovuto a titolo di interessi deve essere detratto dalla somma eventualmente spettante a titolo di ristoro della svalutazione monetaria; la rivalutazione ulteriore richiede la prova di un danno maggiore.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda ha diritto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, al computo di sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • L'esclusione dei sei scatti prevista per il personale cessato a domanda opera, secondo la disciplina applicabile, ai fini del calcolo della base pensionabile e non esclude il loro computo nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
  • Quando l'amministrazione previdenziale non contesta i fatti posti a fondamento della domanda, tali circostanze possono essere ritenute provate nel giudizio amministrativo, ai sensi del principio di non contestazione.
  • La rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali non si cumula automaticamente con gli interessi legali; il creditore deve provare un danno da svalutazione superiore a quello già compensato dagli interessi.
  • È ammissibile il ricorso cumulativo proposto da più soggetti contro la stessa amministrazione quando le pretese, pur riferite a distinti atti individuali, siano connesse per causa petendi e abbiano il medesimo petitum sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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