Sentenza del 09/05/2018 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Dichiarazione Irpef - Promotore finanziario - Spese sostenute e non inerenti all'esercizio dell'attività - Inammissibili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto solo parzialmente. Sono stati riconosciuti alcuni costi e l'Ufficio è stato incaricato di rideterminare il reddito d'impresa sulla base delle spese ammesse. È stata confermata, per il resto, la legittimità dell'avviso di accertamento. Le sanzioni sono state revocate e le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di varie spese sostenute nell'esercizio dell'attività. Tra queste vi erano somme corrisposte alla clientela come restituzione parziale delle provvigioni o come risarcimento per investimenti proposti dal promotore e successivamente non andati a buon fine. La Commissione ha ritenuto tali esborsi non inerenti all'attività professionale e, pertanto, non deducibili. Sono state invece considerate ammissibili alcune altre spese, tra cui carburanti, utenze telefoniche, compensi a terzi, valori bollati, interessi passivi, sopravvenienze passive e spese varie.
Massime di principio
- Le spese sono deducibili dal reddito d'impresa solo se dimostrano un'effettiva inerenza all'attività esercitata, oltre a essere documentate e contabilmente giustificate.
- Somme pagate alla clientela a titolo di restituzione di provvigioni o risarcimento per investimenti non riusciti non sono automaticamente deducibili: occorre provare che derivino da un'obbligazione direttamente connessa all'attività e non da una scelta personale o estranea al rapporto professionale.
- La parziale ammissione di alcune spese non comporta il riconoscimento automatico di tutte le altre: ogni categoria di costo deve essere valutata autonomamente sotto il profilo dell'inerenza, della documentazione e della congruità.
- Quando il giudice riconosce solo una parte dei costi, può ordinare all'Amministrazione finanziaria di rideterminare il reddito imponibile sulla base delle voci ammesse.
- La revoca delle sanzioni può essere disposta anche se l'accertamento viene in parte confermato, in presenza di obiettive condizioni di incertezza o di una controversia interpretativa sulla deducibilità delle spese.
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