Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32143/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza di correzione e l'ha accolta. Ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza, specificando la liquidazione delle spese in euro 2.500,00 oltre euro 200,00, ordinando altresì l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento da correggere e gli adempimenti di cancelleria.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 8723/2022 il ricorso principale era stato dichiarato inammissibile e, in motivazione, era stata affermata la regola della soccombenza con condanna alle spese in favore della controricorrente; tuttavia nel dispositivo non era stata indicata la concreta liquidazione della somma dovuta. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la quantificazione delle spese mancante. La Corte ha esaminato l'ammissibilità del rimedio e ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente risulta dalla motivazione ma nel dispositivo manca la liquidazione, il mezzo corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    è il rimedio esperibile per correggere l'omessa liquidazione delle spese quando la volontà del giudice risulti dalla motivazione ma non sia stata completata nel dispositivo

  • art. 288 c.p.c.

    disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale e l'annotazione della correzione sul provvedimento

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.

    consente l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione

Massime di principio

  • Quando nel provvedimento la condanna alle spese risulta dalla motivazione ma manca nel dispositivo la sola quantificazione, la parte interessata deve ricorrere al procedimento di correzione dell'errore materiale, non a un autonomo mezzo impugnatorio.
  • L'omessa liquidazione delle spese in dispositivo, a fronte di una chiara volontà decisoria già espressa sulla debenza delle stesse, integra un errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
  • La correzione deve limitarsi a rendere completo il contenuto precettivo già desumibile dal provvedimento, senza modificare il decisum sostanziale sulla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.