Cassazione Civile, Ordinanza n. 32143/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza di correzione e l'ha accolta. Ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza, specificando la liquidazione delle spese in euro 2.500,00 oltre euro 200,00, ordinando altresì l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento da correggere e gli adempimenti di cancelleria.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 8723/2022 il ricorso principale era stato dichiarato inammissibile e, in motivazione, era stata affermata la regola della soccombenza con condanna alle spese in favore della controricorrente; tuttavia nel dispositivo non era stata indicata la concreta liquidazione della somma dovuta. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la quantificazione delle spese mancante. La Corte ha esaminato l'ammissibilità del rimedio e ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando la volontà di porre le spese a carico della parte soccombente risulta dalla motivazione ma nel dispositivo manca la liquidazione, il mezzo corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è il rimedio esperibile per correggere l'omessa liquidazione delle spese quando la volontà del giudice risulti dalla motivazione ma non sia stata completata nel dispositivo
art. 288 c.p.c.
disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale e l'annotazione della correzione sul provvedimento
art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.
consente l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione
Massime di principio
- Quando nel provvedimento la condanna alle spese risulta dalla motivazione ma manca nel dispositivo la sola quantificazione, la parte interessata deve ricorrere al procedimento di correzione dell'errore materiale, non a un autonomo mezzo impugnatorio.
- L'omessa liquidazione delle spese in dispositivo, a fronte di una chiara volontà decisoria già espressa sulla debenza delle stesse, integra un errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La correzione deve limitarsi a rendere completo il contenuto precettivo già desumibile dal provvedimento, senza modificare il decisum sostanziale sulla soccombenza.
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