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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22222/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione. La condanna per porto illegale di arma è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per porto illegale di un fucile per uso sportivo. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla liceità del porto, sostenendo di essere munito della prescritta licenza e quindi di poter legittimamente portare l'arma. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di esclusione della punibilità, deducendo una carenza di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'autorizzazione al porto di un'arma per uso sportivo legittima il porto solo per le finalità consentite dal provvedimento amministrativo e non per scopi diversi. Ha poi ritenuto adeguata, seppur sintetica, la motivazione del giudice di appello sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, valorizzando le modalità della condotta (ora notturna, uso di torce tattiche e richiamo per cinghiali).

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

  • art. 4 c.p.p.

  • art. 699 c.p.

    La decisione riguarda il porto illegale di un'arma, ritenuto non legittimato dalla licenza per uso sportivo quando l'uso concreto sia diverso da quello autorizzato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale e colposa.

Massime di principio

  • La licenza di porto d'armi rilasciata per uso sportivo non rende legittimo il porto dell'arma per finalità diverse da quelle espressamente autorizzate dal provvedimento amministrativo.
  • Nel nostro ordinamento il porto di armi è, in via generale, vietato; la licenza costituisce il titolo che consente un'eccezione limitata e funzionale agli scopi per cui è stata rilasciata.
  • La motivazione del giudice di appello sul diniego di una causa di esclusione della punibilità può essere sintetica purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e valorizzi elementi concreti della condotta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure manifestamente infondate contro una motivazione adeguata della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità dovuta a colpa nella proposizione dell'impugnazione, è legittima la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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