Sentenza del 24/03/2017 n. 2371 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica - Riferibilità sanzioni all'amministratore che ha agito con dolo o colpa grave - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di riferire personalmente all'amministratore le sanzioni è stata esclusa. Per le violazioni successive all'entrata in vigore del d.l. 269/2003, le sanzioni relative al rapporto tributario proprio della società o dell'ente con personalità giuridica devono essere imputate esclusivamente alla persona giuridica. È quindi irrilevante stabilire se l'amministratore abbia agito con dolo, colpa grave o colpa lieve.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare all'amministratore, quale autore materiale della violazione, le sanzioni amministrative tributarie riferite al rapporto fiscale proprio di una società o di un ente dotato di personalità giuridica, in presenza di dolo o colpa grave. Il principio affermato esclude tale riferibilità personale per le violazioni contestate dopo l'entrata in vigore del d.l. 269/2003, senza che sia necessario accertare il grado di colpevolezza dell'amministratore.
Norme richiamate
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
Il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica si applica alle violazioni contestate successivamente all'entrata in vigore del decreto.
La norma attribuisce la responsabilità sanzionatoria alla società o all'ente dotato di personalità giuridica, escludendo l'imputazione personale all'amministratore o al rappresentante per le violazioni successive alla sua entrata in vigore, indipendentemente da dolo o colpa.
Massime di principio
- Quando la violazione tributaria riguarda il rapporto fiscale proprio di una società o di un ente con personalità giuridica ed è stata contestata dopo l'entrata in vigore del d.l. 269/2003, la sanzione deve essere imputata alla persona giuridica e non all'amministratore.
- L'accertamento del dolo o della colpa dell'amministratore non modifica, in questi casi, il soggetto destinatario della sanzione.
- Occorre verificare la data della contestazione: il principio opera per le violazioni contestate successivamente all'entrata in vigore del d.l. 269/2003.
- La regola riguarda le sanzioni connesse al rapporto tributario proprio della società o dell'ente; non esclude automaticamente eventuali responsabilità personali derivanti da condotte diverse o da obblighi tributari propri dell'amministratore.
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