Parere n. 10/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla Salustra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l’Assessorato Regionale della Salute, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto assessoriale n. 631 del 3 giugno 2025, pubblicato il 13 giugno 2025, avente ad oggetto «Definizione dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture residenziali per l’assistenza a persone con dipendenze patologiche previste dall’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2024, n. 26»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDomanda cautelare nel ricorso straordinario contro il decreto assessoriale n. 631 del 3 giugno 2025, relativo ai requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali per l'assistenza a persone con dipendenze patologiche.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, già titolare di accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività terapeutico-riabilitativa cosiddetta di doppia diagnosi, ha impugnato il decreto dell'Assessore regionale della salute n. 631 del 3 giugno 2025, pubblicato il 13 giugno 2025. La ricorrente sostiene che il decreto abbia introdotto requisiti strutturali e gestionali maggiormente onerosi senza determinare, né rinviare a un successivo provvedimento, nuove tariffe adeguate ai maggiori costi. In sede cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia del decreto, prospettando la necessità di adeguare la propria organizzazione senza poter fare affidamento su un corrispondente incremento tariffario.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto infondata la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. La ricorrente non ha dedotto un danno grave e irreparabile, avendo rappresentato soltanto l'esigenza di munirsi dei nuovi requisiti organizzativi senza la certezza di un maggiore regime tariffario. Per tale ragione, le Sezioni riunite hanno espresso parere nel senso del rigetto della domanda cautelare. Il testo non definisce il merito del ricorso né i motivi di annullamento dell'atto impugnato.
Osservazioni
Domanda cautelare - Periculum in mora
La domanda cautelare deve essere respinta perché la ricorrente non ha dedotto un danno grave e irreparabile. L'onere organizzativo derivante dall'adeguamento ai nuovi requisiti, in assenza di un contestuale maggiore regime tariffario, non è stato ritenuto sufficiente a integrare il periculum in mora.
Norme richiamate
art. 9 legge regionale 7 ottobre 2024, n. 26
È richiamato quale disposizione legislativa regionale cui si riferisce il decreto assessoriale recante la definizione dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali destinate all'assistenza di persone con dipendenze patologiche.
decreto assessoriale n. 631 del 3 giugno 2025
È l'atto impugnato, avente a oggetto la definizione dei requisiti strutturali e gestionali per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali per l'assistenza a persone con dipendenze patologiche.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, la mera deduzione di maggiori oneri organizzativi derivanti da nuovi requisiti amministrativi, non accompagnata dalla dimostrazione di un danno grave e irreparabile, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- La mancata previsione di un adeguamento tariffario rispetto a nuovi requisiti strutturali o gestionali può costituire una censura di merito, ma non determina di per sé la sussistenza del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare dell'atto.
Rigetto della domanda cautelare contro i nuovi requisiti per le strutture residenziali per persone con dipendenze patologiche
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una società privata già titolare di accreditamento istituzionale per un'attività terapeutico-riabilitativa di doppia diagnosi. L'impugnazione è rivolta contro il decreto dell'Assessore regionale della salute n. 631 del 3 giugno 2025, pubblicato il 13 giugno 2025, adottato in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2024, n. 26.
Atto impugnato e doglianza della ricorrente
Il decreto definisce i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali destinate all'assistenza di persone con dipendenze patologiche. Secondo la società ricorrente, il provvedimento avrebbe introdotto requisiti strutturali e gestionali più onerosi senza determinare contestualmente nuove tariffe adeguate ai maggiori costi, né rinviare tale determinazione a un successivo decreto.
La ricorrente ha quindi chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del decreto, sostenendo di dover adeguare la propria organizzazione senza poter fare affidamento su un corrispondente incremento del regime tariffario.
Valutazione sulla domanda cautelare
Le Sezioni riunite hanno ritenuto insussistente il periculum in mora. La società non ha infatti allegato un danno grave e irreparabile, ma soltanto l'onere di provvedere all'acquisizione dei requisiti organizzativi previsti dal decreto in assenza, allo stato, della certezza di tariffe maggiorate.
Il Consiglio ha pertanto ritenuto che tale situazione non fosse sufficiente, sul piano cautelare, a giustificare la sospensione dell'atto impugnato.
Conclusione
Il parere è stato espresso nel senso del rigetto della domanda cautelare. Il provvedimento non contiene una decisione sul merito delle censure rivolte contro il decreto assessoriale e si limita alla valutazione della domanda di sospensione.
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