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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33153/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La procedura fallimentare aveva chiesto di dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., le rimesse solutorie affluite su un conto corrente ordinario intrattenuto dal fallito con l'istituto di credito nel periodo sospetto anteriore al fallimento, con conseguente condanna della banca alla restituzione di una somma quantificata in € 368.388,81 o in quella diversa risultante in corso di causa. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provata la scientia decotionis in capo alla banca. In cassazione il fallimento ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame/erronea valutazione di bilanci, Centrale Rischi e ipoteche volontarie come indizi dello stato di decozione; (2) erronea esclusione della gravità, precisione e concordanza di tali indizi ai fini della prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza; (3) violazione delle regole processuali e del principio di libera acquisizione della prova per il mancato esame di prove testimoniali e di una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.; (4) omessa motivazione sul momento di decorrenza della consapevolezza dello stato di decozione; (5) omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, ancora in punto di prova testimoniale ed esibizione documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi indiziari già scrutinati dalla Corte territoriale, che aveva escluso la rilevanza delle segnalazioni di Centrale Rischi, dei bilanci e delle ipoteche volontarie. Ha inoltre rilevato che il quarto motivo era inammissibile per difetto di decisività chiaramente illustrata e che il quinto difettava di specificità, non essendo stati riportati i capitoli di prova né indicato dove e quando fossero state formulate le istanze istruttorie in appello. Il fallimento è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    "rimesse solutorie"; "periodo sospetto"; "scientia decotionis"

    Nella revocatoria fallimentare la curatela deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo al terzo accipiens, riferita alle singole rimesse e al periodo rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non applica la regola di valutazione prevista; non basta censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice ha invertito l'onere tra le parti, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per provare la scientia decotionis quando ricorrano elementi indiziari idonei.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti per fondare la prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi in modo specifico il capo o la richiesta asseritamente trascurati.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione documentale deve essere specificamente dedotta e localizzata nel processo per poter sostenere un motivo di ricorso ammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non consente di veicolare una semplice richiesta di nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia/motivazione deve essere specifica e riferita a un fatto o a un capo decisivo realmente trascurato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto decisivo e non può essere usato per chiedere una rivalutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti dell'inammissibilità, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la curatela deve provare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo alla banca alla data delle singole operazioni, potendo ricorrere a presunzioni solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Le censure che mirano soltanto a una diversa lettura di bilanci, segnalazioni di Centrale Rischi, ipoteche o andamento del conto non integrano violazione di legge, ma richiesta di rivalutazione del merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il cattivo uso del prudente apprezzamento delle prove: rileva solo l'utilizzo di prove non introdotte o l'attribuzione di un valore legale diverso da quello previsto.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto decisivo, il contenuto della richiesta non esaminata e la sua localizzazione nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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