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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30607/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio confermando la responsabilità per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La difesa contestava: 1) inosservanza di norme processuali e errata valutazione della prova, richiamando una consulenza grafologica che avrebbe escluso la riconducibilità delle firme all'imputato; 2) contraddittorietà della motivazione e irragionevolezza della condanna e della confisca (confisca operata solo per l'annualità 2015); 3) lesione del diritto di difesa per audizione in appello di un testimone e per successiva dichiarazione di tardiva produzione documentale; 4) mancanza e contraddittorietà della motivazione sia sul profilo oggettivo sia soggettivo del reato; 5) richiesta di estromissione della parte civile per mancanza di titolo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che si tratta di una "doppia conforme" sulla responsabilità penale (tribunale e appello concordi) e che le doglianze del ricorrente si limitano a proporre una rivalutazione del fatto e delle prove, materia riservata ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione se non per specifici vizi di diritto. I motivi sono stati ritenuti per lo più generici e non autosufficienti: mancata indicazione puntuale delle norme violate, confusione tra profilo di fatto e profilo di diritto, assenza di specificazione della documentazione ritenuta decisiva. In particolare la consulenza grafologica, pur escludendo l'appartenenza delle firme ai familiari e all'imputato, non impediva di individuare l'imputato come unico soggetto interessato all'uso del documento falso (rilievo usato per il dolo). Sulla confisca la Corte ha spiegato la ragione della limitazione all'annualità 2015 in base alla documentazione AGEA: per altri anni i contributi sarebbero stati comunque dovuti in virtù di un contratto precedente. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione (richiamo all'articolazione sommaria dei motivi)

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    limiti di ammissibilità delle doglianze concernenti motivazione, economia della valutazione probatoria e vizî di motivazione: la cassazione non può sindacare la valutazione del fatto se non per vizi specifici previsti

  • art. 192 c.p.p.

    norma sulla valutazione della prova richiamata in discussione: la Corte ricorda che la censura sulla valutazione della prova è inammissibile in cassazione se si traduce in una semplice rivalutazione del fatto

  • art. 581, lett. d) cod. proc. pen.

    obbligo di specificità nell'indicazione delle ragioni di diritto per ogni motivo di impugnazione; il ricorso è inammissibile se generico e non autosufficiente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    facoltà della Corte di condannare l'autore del ricorso al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, all'ammenda a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca in via principale profili di diritto e non la valutazione del merito: non è ammissibile trasformare il ricorso in una nuova valutazione delle prove (salvo specifici vizi di diritto).
  • In presenza di una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi nella responsabilità), la giurisprudenza considera i provvedimenti come un unico corpo decisionale e restringe l'esame di legittimità, rendendo più difficile il successo del ricorso in cassazione.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: occorre indicare con precisione la norma ritenuta violata, il vizio dedotto e la documentazione decisiva; le censure vaghe o ricostruzioni alternative del fatto sono inammissibili.
  • Questioni tecniche di prova (es. perizie grafologiche) possono non bastare a esonerare la responsabilità se il giudice del merito ricava dal contesto elementi probatori idonei a dimostrare l'elemento psicologico del reato (es. uso ripetuto del documento falso dall'unico soggetto interessato).
  • La confisca va valutata in relazione alla effettiva riconducibilità delle somme al profitto del reato: è possibile che la confisca riguardi solo alcune annualità se per le altre risulta che il contributo sarebbe stato comunque dovuto.
  • L'ammissione di prova in appello è discrezionale e l'eventuale documento prodotto tardivamente deve essere indicato e dimostrato decisivo: la mancata specificazione ne rende la censura inefficace.

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