Circolare numero 137 del 3-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce alcuni adempimenti relativi al recupero degli oneri posti a carico delle aziende per i trattamenti anticipati di pensione del personale dei pubblici servizi di trasporto. Viene precisato che, in caso di mancato o parziale versamento, non si applicano le somme aggiuntive ma gli interessi legali ex art. 1224 c.c.; vengono inoltre indicate le modalità di rettifica delle richieste di pagamento, la causale da usare sul bollettino e il conto di imputazione. La circolare disciplina anche i casi di trasferimento della pensione tra sedi INPS e quelli di liquidazione definitiva o ricostituzione, con indicazioni sulla competenza della sede e sulla rideterminazione dell’onere.
Precisazioni sugli oneri a carico delle aziende per pensioni anticipate del personale dei pubblici servizi di trasporto
Precisazioni sugli oneri a carico delle aziende per pensioni anticipate del personale dei pubblici servizi di trasporto
La circolare fornisce chiarimenti operativi sugli adempimenti connessi alla liquidazione dei trattamenti anticipati di pensione per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, con specifico riferimento agli oneri posti a carico delle aziende di appartenenza ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
Inadempienza nel versamento degli oneri
In caso di mancato o parziale versamento degli importi richiesti alle scadenze previste, la circolare modifica quanto indicato in precedenza e stabilisce che devono essere applicati gli interessi legali previsti dall’art. 1224 del codice civile, in luogo delle somme aggiuntive previste dall’art. 4, comma 1, della legge 28 febbraio 1988, n. 48. Le richieste di pagamento già inoltrate alle aziende devono quindi essere rettificate, specificando che, al posto delle somme aggiuntive, sono dovuti gli interessi legali.
Modalità di versamento e imputazione contabile
Per il versamento degli interessi legali, sul retro del bollettino di conto corrente da utilizzare da parte dell’azienda deve essere riportata la causale: "Interessi legali art. 4, c. 5, L. 11/96". Tale indicazione sostituisce quella contenuta nella circolare n. 31 del 12 febbraio 1996. Resta confermata l’imputazione degli interessi al conto GAR 24/20.
Trasferimento della pensione tra sedi dell’Istituto
Nel caso in cui una pensione anticipata liquidata ai sensi della legge n. 11/1996 venga trasferita da una sede INPS a un’altra, la sede trasferente che ha avviato la procedura conserva la competenza per tutti gli adempimenti relativi al recupero dell’onere a carico dell’azienda. Ove necessario, essa deve anche attivare le relative azioni legali. Una volta ottenuto il pagamento dell’onere dovuto, la sede trasferente deve informare la sede ricevente.
Liquidazione definitiva e ricostituzione per variazione dei dati di calcolo
Nei casi di liquidazione definitiva di trattamenti inizialmente liquidati in via provvisoria e nei casi di ricostituzione dovuti a variazione originaria dei dati di calcolo, la sede che ha in carico la pensione deve procedere alla rideterminazione dell’onere e richiedere all’azienda il pagamento dell’eventuale differenza rispetto all’importo già calcolato in precedenza. Anche in tali circostanze devono essere effettuati gli adempimenti contabili previsti dalla circolare n. 31 del 12 febbraio 1996.
Punti principali
Applicazione degli interessi legali in caso di inadempienza
Se l’azienda non versa totalmente o parzialmente gli oneri richiesti entro le scadenze previste, deve essere applicato l’interesse legale previsto dall’art. 1224 c.c. e non le somme aggiuntive di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 48/1988. Le eventuali richieste già inviate alle aziende devono essere rettificate in questo senso.
Modalità di pagamento e imputazione contabile
Per il pagamento degli interessi legali l’azienda deve usare un bollettino di conto corrente sul quale, sul retro, va indicata la causale "Interessi legali art. 4, c. 5, L. 11/96", in sostituzione di quella prevista dalla circolare n. 31 del 12 febbraio 1996. L’imputazione contabile degli interessi resta confermata al conto GAR 24/20.
Trasferimento della pensione tra sedi INPS
Quando una pensione anticipata liquidata ai sensi della legge n. 11/1996 viene trasferita da una sede INPS a un’altra, la sede che ha avviato la procedura deve curare tutti gli adempimenti per il recupero dell’onere a carico dell’azienda, compreso, se necessario, l’avvio di azioni legali. Una volta ottenuto il pagamento, deve darne comunicazione alla sede ricevente.
Liquidazione definitiva e ricostituzione della pensione
Nei casi di liquidazione definitiva di trattamenti inizialmente liquidati in forma provvisoria, e nei casi di ricostituzione per variazione originaria dei dati di calcolo, la sede che gestisce la pensione deve rideterminare l’onere e chiedere all’azienda l’eventuale differenza rispetto a quanto già calcolato. Anche in tali ipotesi vanno eseguiti gli adempimenti contabili previsti dalla circolare n. 31 del 12 febbraio 1996.
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