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Circolare

Circolare numero 138 del 4-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 323/1996, che riduce di 0,6 punti percentuali il livello complessivo della fiscalizzazione degli oneri sociali con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996. La riduzione riguarda esclusivamente gli esoneri relativi al contributo per le prestazioni del SSN, mentre restano invariati gli altri esoneri contributivi. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per la regolarizzazione dei periodi già decorsi, le modalità di esposizione dei versamenti nel mod. DM10/S e nel DM10/S-R, nonché le nuove misure di fiscalizzazione per categorie di aziende e aree territoriali, sostitutive delle tabelle precedenti.

Riduzione di 0,6 punti percentuali della fiscalizzazione del contributo SSN dal 1 giugno 1996

Riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali dal 1 giugno 1996

La circolare interviene per dare istruzioni applicative all'art. 6, comma 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1996 e immediatamente efficace. La disposizione riduce di 0,6 punti percentuali il livello complessivo della fiscalizzazione degli oneri sociali, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996.

Ambito della riduzione e riferimenti normativi

La riduzione è interpretata come riferita agli esoneri riguardanti il contributo per le prestazioni del SSN di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il richiamo operato dalla norma ai livelli di fiscalizzazione disciplinati dall'art. 18 del D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994, e dal decreto ministeriale attuativo dell'art. 45 della legge n. 724/1994, conduce infatti a circoscrivere la modifica a tale componente contributiva.

Esoneri non modificati

Restano invariati, secondo le rispettive discipline, gli esoneri relativi:

  • al contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
  • al contributo ex ENAOLI;
  • al contributo di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 934/1966, pari allo 0,20 per cento.

Nuove misure di fiscalizzazione e sostituzione delle tabelle precedenti

Gli allegati alla circolare riportano le misure di fiscalizzazione spettanti dal 1 giugno 1996, che sostituiscono quelle contenute nelle tabelle della circolare n. 283 del 15 novembre 1995. Le tabelle distinguono i benefici per tipologia di azienda e per area territoriale, con differenti valori del totale di fiscalizzazione e della quota SSN.

Tra i soggetti considerati figurano, a seconda dei casi:

  • imprese manifatturiere ed estrattive, industriali ed artigiane;
  • imprese impiantistiche del settore metalmeccanico;
  • armatoriali;
  • imprese di autotrasporto per conto terzi nel rapporto tra autisti e dipendenti da 1 a 5;
  • imprese di installazione di impianti per l'edilizia, se applicano il CCNL del settore metalmeccanico;
  • imprese del trasporto aereo;
  • imprese alberghiere, pubblici esercizi, cinematografici, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta;
  • imprese commerciali esportatrici abituali;
  • aziende termali;
  • imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con più di 15 dipendenti o con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15;
  • enti, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, comprese le IPAB;
  • imprese di trasporto con fune in zone montane aventi finalità turistiche;
  • imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, lavanderia, pulitura a secco, tintura, parrucchiere ed istituti di bellezza;
  • imprese edili;
  • imprese agricole, con differenziazione tra operai e impiegati del Centro-Nord.

Le tabelle riportano valori distinti, ad esempio, per il Centro-Nord, per Abruzzo e per le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Molise e Sicilia, nonché per il territorio nazionale nel suo complesso.

Regolarizzazione dei periodi già trascorsi

I datori di lavoro devono uniformarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Le differenze contributive devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dal 21 luglio 1996.

Per i periodi dal 1 giugno 1996, il versamento delle differenze di fiscalizzazione va effettuato tramite mod. DM10/S, sommando l'importo dovuto, comprensivo degli interessi legali, ai contributi sanitari del mese cui la denuncia si riferisce.

Modalità di esposizione nel mod. DM10/S-R

Nella compilazione della denuncia riepilogativa mod. DM10/S-R, le aziende devono:

  • indicare le differenze di fiscalizzazione in un rigo in bianco dei quadri B-C, con la dicitura "Diff.fisc. DL 323/96" e il codice "56";
  • lasciare vuote le caselle "retribuzioni" e "numero dipendenti";
  • indicare gli interessi legali nel rigo 40 del quadro B-C, dedicato alle somme aggiuntive.

Le imprese edili aventi diritto alla riduzione contributiva prevista dall'art. 29 della legge n. 341/1995 devono inoltre esporre nel rigo 70 del quadro D la differenza a credito conseguente all'aumento dei contributi sanitari sui quali è possibile applicare la riduzione del 9,50 per cento.

Regolarizzazioni successive e disciplina sanzionatoria

Le eventuali sistemazioni eseguite dopo il termine assegnato devono seguire la procedura delle regolarizzazioni contributive e restano soggette alla disciplina sanzionatoria prevista in materia.

Settore agricolo

Per il settore degli operai agricoli la circolare non detta regole compiute, ma rinvia a una circolare specifica in corso di emanazione, che integrerà le direttive della circolare n. 133 del 26 giugno 1996 adeguandole alla modifica intervenuta in materia di fiscalizzazione.

Nota finale sulle imprese armatoriali

È richiamato infine che le imprese armatoriali operano la fiscalizzazione del contributo per il S.S.N. con l'I.P.S.E.M.A.

Punti principali

Decorrenza e ambito della riduzione

L'art. 6, comma 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 dispone, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, la riduzione di 0,6 punti percentuali del complessivo livello di fiscalizzazione degli oneri sociali. La circolare chiarisce che tale riduzione incide sugli esoneri relativi al contributo per le prestazioni del SSN di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Esoneri che restano invariati

Rimangono disciplinati dalle rispettive norme e quindi non subiscono modifiche gli esoneri relativi al contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, al contributo ex ENAOLI e al contributo previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 934/1966, pari allo 0,20 per cento.

Nuove misure di fiscalizzazione dal 1 giugno 1996

Nei prospetti allegati sono riportate le misure di fiscalizzazione spettanti dal 1 giugno 1996, che sostituiscono quelle contenute nelle tabelle della circolare n. 283 del 15 novembre 1995. La circolare distingue le misure per tipologia di azienda e per area territoriale, includendo Centro-Nord, Abruzzo e alcune regioni del Mezzogiorno, con valori differenziati per SSN e totale della fiscalizzazione.

Regolarizzazione dei periodi decorsi

I datori di lavoro devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Sulle differenze da versare devono essere calcolati gli interessi al tasso legale a decorrere dal 21 luglio 1996. Per i periodi dal 1 giugno 1996, le differenze di fiscalizzazione vanno versate tramite denuncia mod. DM10/S, sommando tali importi, maggiorati degli interessi, ai contributi sanitari dovuti per il mese di riferimento.

Compilazione dei modelli DM10/S e DM10/S-R

Nella denuncia mod. DM10/S-R le aziende devono indicare le differenze di fiscalizzazione in un rigo in bianco dei quadri B-C, precedute dalla dicitura "Diff.fisc. DL 323/96" e dal codice di nuova istituzione "56", senza compilare le caselle retribuzioni e numero dipendenti. Gli interessi legali vanno esposti nel rigo 40 del quadro B-C come somme aggiuntive. Le imprese edili che beneficiano della riduzione contributiva ex art. 29 della legge n. 341/1995 devono indicare nel rigo 70 del quadro D la differenza a credito derivante dall'aumento dei contributi sanitari sui quali è applicabile la riduzione del 9,50 per cento.

Sistemazioni successive e sanzioni

Eventuali regolarizzazioni effettuate dopo il termine assegnato devono essere eseguite con la procedura delle regolarizzazioni contributive e sono soggette alla disciplina sanzionatoria prevista in materia.

Settore operai agricoli

Per il settore degli operai agricoli la circolare rinvia a un'apposita istruzione in corso di emanazione, destinata a integrare le direttive già impartite con la circolare n. 133 del 26 giugno 1996, adeguandole alla sopravvenuta modifica in materia di fiscalizzazione.

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