Ordinanza n. 99/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Determinazione del Direttore Generale di GRIM Scarl nr. 125/2026 del 4.06.2026, pubblicata il 8.06.2026 sull’Albo pretorio di GRIM Scarl, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RECUPERO COATTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FRONT – OFFICE CON GLI UTENTI – SENTENZA N. 13/2026 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE. DETERMINAZIONI CONCLUSIVE”; 2) delle determinazioni conclusive del RUP nominato da GRIM Scarl allegate alla Determinazione di cui al precedente punto 1, acquisite al prot. di GRIM n. 15081/2026 del 12.05.2026, recanti ad oggetto “Procedura CIG B5E9B9A766 – Verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 6.3 del Disciplinare – RTI Res Publica s.r.l./Etruria Servizi s.r.l. Verbale di verificazione possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale”; 3) della nota di GRIM Scarl di trasmissione ad AT della Determinazione di cui al precedente punto 1, prot. arrivo n. 19417/2026 del 17.6.2026 e prot. di partenza n. 19428/2026 del 17.6.2026; 4) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti precedenti e/o successivi, comunque connessi o presupposti all’atto qui impugnato, anche se non noti o non menzionati nel presente ricorso, ivi inclusa la Determinazione del Direttore generale f.f. della GRIM Scarl n. 21/2026 del 27.01.2026 richiamata nella Determinazione di cui al precedente punto 1 nonché le note trasmesse da GRIM ad AT a seguito della sentenza del TAR Molise, ivi inclusa la nota prot. arrivo n. 10075/2026 del 26.03.2026 e prot. partenza n. 10124/2026 del 26.03.2026; 5) per quanto occorrer possa, della Determinazione del Direttore Generale f.f. di GRIM Scarl n. 248/2025 del 05.08.2025 avente ad oggetto: “SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RECUPERO COATTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL FRONT - OFFICE CON GLI UTENTI” IMPORTO € 6.214.860,20. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: BSE9B9A766”, pur annullata dal TAR Molise con sentenza n. 13 del 5.01.2026, ma di cui si rinnova l’impugnazione in quanto GRIM conferma l’aggiudicazione con specifico riferimento ai patti e condizioni stabiliti in detta determina; per le medesime ragioni, ove occorrer possa, si rinnova l’impugnazione della nota GRIM prot. n. 28420/2025 del 06.11.2025; B) ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., conseguente declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione al RTI Res Publica S.r.l. - Imasoft S.R.L. - Etruria Servizi Srl e del contratto eventualmente medio tempore nuovamente stipulato tra GRIM Scarl e detto RTI, nonché, se del caso, del contratto stipulato tra dette parti Rep. n. 1926 e Racc. n. 1714 del 29.9.2025, pur dichiarato inefficace dal TAR Molise con sentenza n. 13 del 5.01.2026 ma del quale GRIM, nella determina di cui al punto 1, conferma i patti e le condizioni, con conseguente pronuncia di subentro nella gestione del servizio in favore di AT: a tal fine, la ricorrente dichiara formalmente di essere disponibile alla conduzione del servizio di che trattasi, previa stipula del relativo contratto e/o subentro nella gestione del servizio; C) per l’esecuzione del giudicato previo accertamento della sua elusione e violazione ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. con conseguente necessità che codesto Ill.mo TAR disponga provvedimenti per l’ottemperanza della sua sentenza n. 13 del 5.01.2026; D) in subordine, per la condanna di GRIM Scarl e/o della SUA Unione dei Comuni Terre dell’Ufita al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di GRIM relativa all'affidamento diretto in concessione della gestione ordinaria, dell'accertamento e del recupero coattivo del servizio idrico integrato, adottata in esito alla precedente sentenza del TAR Molise, nonché gli atti di verifica dei requisiti e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui GRIM, in esecuzione della precedente sentenza del TAR Molise, ha adottato determinazioni conclusive sulla procedura relativa all'affidamento in concessione della gestione ordinaria, dell'accertamento e del recupero coattivo del servizio idrico integrato, confermando l'aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese e i relativi patti e condizioni. Sono stati contestati anche i verbali di verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale, gli atti di trasmissione e gli ulteriori provvedimenti presupposti e conseguenti. La ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione e del contratto, l'eventuale subentro nella gestione del servizio, l'accertamento dell'elusione o violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, nonché, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Nell'incidente cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la controversia presenti, già a una prima delibazione, una significativa complessità, dovuta all'ampio ventaglio di censure e alla molteplicità delle articolate controdeduzioni, tale da richiedere un esame approfondito e analitico incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Il Collegio non ha quindi definito nel merito le censure relative alla legittimità degli atti, all'eventuale violazione o elusione del giudicato, all'inefficacia del contratto, al subentro o al risarcimento. Ha tuttavia ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 24 febbraio 2027. Nella ponderazione comparativa degli interessi ha considerato anche che il danno prospettato è essenzialmente patrimoniale e, come tale, astrattamente ristorabile mediante l'azione risarcitoria già proposta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente di fissare con priorità la trattazione del merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione della causa.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per respingere la sospensione e fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, ritenendo sufficiente la sollecita definizione della controversia.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati quali basi della domanda di declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione e del contratto; la relativa fondatezza non è stata esaminata nella fase cautelare.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Richiamati quali basi della domanda di ottemperanza e dell'accertamento di eventuale violazione o elusione del giudicato; tali questioni sono state riservate alla fase di merito.
artt. 124, 30 e 34 c.p.a.
Richiamati quali basi delle domande risarcitorie e di reintegrazione; il TAR ha valorizzato la natura patrimoniale del danno prospettato e la sua astratta ristorabilità, senza decidere il merito della pretesa.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la controversia presenta una complessità tale da richiedere un esame approfondito e analitico non compatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare una valutazione compiuta del fumus e respingere la sospensione, fissando sollecitamente la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione prioritaria dell'udienza di merito può costituire una tutela cautelare adeguata quando le esigenze del ricorrente sono soddisfacibili con una rapida definizione della causa e il pregiudizio dedotto è essenzialmente patrimoniale e astrattamente risarcibile.
- La ponderazione cautelare degli interessi contrapposti può condurre a preferire la sollecita decisione nel merito alla sospensione dell'atto, senza anticipare la decisione sulle censure di legittimità o sulle domande connesse di inefficacia, subentro, ottemperanza e risarcimento.
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