Sentenza del 24/04/2018 n. 1807 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Motivazione "per relationem" degli atti tributari. Obbligo di allegazione dei documenti richiamati. Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, sostenendo che la comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse illegittimamente motivata per relationem senza allegare le cartelle di pagamento richiamate. La questione riguardava quindi l'estensione dell'obbligo dell'Amministrazione di allegare i documenti citati nell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente non riguarda i documenti dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza mediante una precedente notificazione. Poiché le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e risultavano analiticamente descritte nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, l'Amministrazione non era tenuta ad allegarle nuovamente. La motivazione per relationem è stata pertanto ritenuta valida.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso.
L'obbligo di allegazione mira a garantire la conoscibilità e la difesa del contribuente, ma non si applica agli atti già integralmente e legalmente conosciuti dal destinatario per effetto di una precedente notificazione. Deve essere evitata un'interpretazione meramente formalistica che determini invalidità irragionevoli senza una concreta lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un atto tributario è generalmente ammissibile quando richiama documenti già notificati o comunque già integralmente conosciuti dal contribuente.
- L'Amministrazione non deve allegare nuovamente atti che il contribuente abbia ricevuto regolarmente, purché l'atto successivo li identifichi in modo sufficientemente preciso.
- L'obbligo di allegazione riguarda soprattutto i documenti non precedentemente notificati e la cui mancata conoscenza impedirebbe al contribuente di comprendere la pretesa o di difendersi.
- Per valutare la validità dell'atto occorre verificare concretamente se il contribuente abbia avuto conoscenza legale del documento richiamato e se il richiamo contenuto nell'atto sia analitico e intelligibile.
- Non ogni omissione formale comporta l'invalidità dell'atto: la disciplina deve essere interpretata in modo da preservare la funzione di garanzia senza sanzionare irregolarità prive di effettiva incidenza sul diritto di difesa.
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