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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39665/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina che aveva confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro dell'area sita a Lipari, località Vallone Bianco, particella n. 247, sequestrata a seguito di indagini per reati ambientali (disastro ambientale, violazioni paesaggistiche ed edilizie, deturpamento e deposito incontrollato di rifiuti). La difesa ha proposto quattro motivi: 1) manca prova che sulla particella 247 sia stata svolta attività di cava o lavorazione della pomice; l'area sarebbe invece un centro autorizzato per recupero e messa in riserva R13/R5; 2) il dissequestro non impedirebbe la ripresa dell'attività perché il ricorrente aveva comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni amministrative (nota del 16/10/2023) e quindi l'Autorità amministrativa dovrebbe consentire la ripresa; 3) non sarebbe luogo di stoccaggio incontrollato di rifiuti: rinvenuto solo materiale inerte derivante da demolizioni, che la ditta è autorizzata a ricevere e commercializzare; 4) assenza di pericolo di crolli: le conclusioni tecniche del P.M. sarebbero apodittiche e senza sopralluogo, mentre la particella 247 non sarebbe esposta a rischio frane.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto applicabile il principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza; non è consentito con questo rimedio un controllo di merito volto a valutare la manifesta illogicità, che spetta invece alla censura di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto invece che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la conferma del sequestro, richiamando elementi investigativi (rilievi dei Carabinieri, nota ARPA, sopralluoghi della P.G. e della VI Direzione Ambiente) che evidenziano l'estrazione illecita di materiale pomiceo sull'intera area, l'uso della particella 247 come accesso e sito funzionale alla lavorazione e commercializzazione della pomice (esportati 42.797,87 mc), il danno ambientale consistente nella distruzione della macchia mediterranea e dell'habitat, nonché il rinvenimento di materiali e rifiuti misti. Ha inoltre considerato rilevante la sospensione dell'attività amministrativa (nota del 7/08/2023) e la sussistenza del pericolo di reiterazione dei delitti contestati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sulle ordinanze di sequestro: il ricorso è ammesso per violazione di legge; la nozione comprende anche errores in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali radicali

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    La manifesta illogicità della motivazione può essere dedotta in Cassazione solo tramite il motivo autonomo previsto da questa norma, non tramite il ricorso avverso ordinanze di sequestro secondo l'art. 325 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il ricorrente, in caso di rigetto del ricorso, di sostenere le spese del procedimento; applicata alla sentenza di rigetto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è strettamente delimitato: va dedotta una violazione di legge o un vizio motivazionale così radicale da rendere il provvedimento incomprensibile; non è lo strumento per rinnovare la valutazione di fatto.
  • Il giudice deve poter fondare il mantenimento del sequestro su elementi investigativi e peritali che dimostrino il fondato pericolo di reiterazione del reato o la necessità di conservare le cose per le indagini; il fatto che una porzione di terreno sia utilizzata come accesso o per attività connessa può giustificare il vincolo anche se non tutte le operazioni si svolgono su quella specifica particella.
  • La presenza di atti amministrativi di sospensione o prescrizioni non annulla automaticamente il sequestro giudiziario: il giudice penale valuta la persistenza del pericolo di reiterazione e gli elementi probatori acquisiti.
  • Le censure centrate su valutazioni di merito (p.es. inesistenza di rifiuti pericolosi, insufficienza dell'accertamento tecnico) sono difficilmente accolte in Cassazione contro ordinanze di sequestro, salvo che non emergano vizi di diritto o una motivazione assente o contraddittoria.
  • Per ottenere un dissequestro conviene produrre elementi di prova nuovi e documentati (perizie tecniche con sopralluogo, determinazioni amministrative favorevoli, accertamenti che smentiscano la funzione essenziale dell'area nell'attività illecita) dimostrando l'assenza concreta della necessità cautelare invocata.

Testo integrale

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