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Ordinanza

Ordinanza n. 2307/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia preceduta da due procedimenti di applicazione di misure di prevenzione collaborativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Abruzzo, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso l’interdittiva antimafia. Il motivo centrale riguarda la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di motivazione: il contraddittorio era stato svolto nell’ambito dei due precedenti procedimenti applicativi delle misure di prevenzione collaborativa, ma non era stato rinnovato prima dell’adozione dell’interdittiva, misura più afflittiva. L’omissione della partecipazione avrebbe potuto essere legittima soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011; tuttavia, tali esigenze non risultavano esplicitate nell’interdittiva. L’Amministrazione aveva sostenuto in giudizio che il rinvio a giudizio integrasse una situazione di particolare allarme idonea a giustificare la rapidità dell’intervento, mentre il TAR aveva ritenuto che tale circostanza comportasse la rapida attuazione delle misure preventive. La società contestava inoltre l’assunto secondo cui, una volta raggiunta la durata massima della prevenzione collaborativa, l’Amministrazione sarebbe stata necessariamente obbligata ad adottare l’interdittiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare originaria, sospendendo l’esecutività dell’interdittiva. Ha ritenuto sussistente il vizio partecipativo, poiché il contraddittorio svolto nei precedenti procedimenti di prevenzione collaborativa non poteva sostituire quello da svolgersi in vista dell’interdittiva. L’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 consente l’omissione della partecipazione solo quando ricorrano particolari esigenze di celerità, che devono risultare dal provvedimento; la relativa motivazione non può essere integrata dalla difesa erariale in giudizio né dal giudice mediante una motivazione sostitutiva. Il Collegio ha inoltre escluso che l’esaurimento della durata massima della prevenzione collaborativa imponesse automaticamente l’adozione della misura interdittiva, poiché la non applicabilità della misura meno afflittiva non comporta necessariamente l’applicazione di quella più gravosa. È stata evidenziata anche l’incoerenza dell’operato amministrativo, che aveva attivato due volte il contraddittorio per la prevenzione collaborativa e lo aveva poi omesso per l’interdittiva. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento

    L’omissione della partecipazione procedimentale è legittima soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, che devono essere esplicitate nel provvedimento; non possono essere integrate dalla difesa in giudizio o dal giudice.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione intende sostituire una misura di prevenzione collaborativa con un’interdittiva antimafia, il contraddittorio svolto nel precedente procedimento non esonera, di regola, dal rinnovare la partecipazione procedimentale in vista dell’adozione della misura più afflittiva.
  • L’omissione della partecipazione procedimentale prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 richiede che le particolari esigenze di celerità siano esplicitate nel provvedimento; la motivazione non può essere integrata successivamente dalla difesa dell’Amministrazione o dal giudice.
  • La scadenza della durata massima di una misura di prevenzione collaborativa non impone automaticamente l’adozione dell’interdittiva antimafia: l’inapplicabilità della misura meno afflittiva non determina necessariamente l’applicazione di quella più gravosa.
  • L’attivazione del contraddittorio in precedenti fasi del procedimento e la sua omissione nella fase successiva di adozione dell’interdittiva possono evidenziare un’incoerenza dell’azione amministrativa, soprattutto quando la misura successiva incide più intensamente sulla posizione dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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