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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20041/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato rimosso dall'incarico dirigenziale e riassegnato a funzioni pregresse per effetto di un decreto del Ministero dell'Interno (su proposta del Prefetto e relazione della Commissione di accesso ai sensi dell'art. 143 TUEL). Il Cancelmo ha chiesto la reintegrazione e l'annullamento dei provvedimenti amministrativi sia davanti al giudice ordinario (ricorso ex art. 700 c.p.c. e successiva riassunzione) sia davanti al TAR Campania. Si è formato un contrasto tra Tribunale di Torre Annunziata (che aveva accolto la domanda e disposto reintegrazione) e la Corte d'Appello di Napoli (che ha poi ritenuto mancante la giurisdizione del giudice ordinario), con conseguente conflitto negativo di giurisdizione riassunto davanti alle Sezioni Unite.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e, in particolare, nella competenza inderogabile del TAR del Lazio ai sensi dell'art. 135 comma 1 lett. q) del codice del processo amministrativo, in relazione ai provvedimenti adottati ex artt. 142 e 143 del T.U.E.L. Ne consegue la cassazione della sentenza del TAR Campania che aveva declinato la giurisdizione e l'affermazione della competenza del giudice amministrativo. Per la complessità della questione le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 700 cod. proc. civ.

    Strumento cautelare utilizzato inizialmente dal ricorrente per ottenere la reintegrazione d'urgenza; il collegamento tra fase cautelare e merito è stato considerato autonomo.

  • art. 362 secondo comma n. 1 cod. proc. civ.

    Norma che regola il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, invocata dal ricorrente per portare la questione alle Sezioni Unite.

  • art. 135 cod. proc. amm. (d.lgs. n. 104/2010) comma 1 lett. q)

    le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico degli enti locali

    Attribuisce la competenza inderogabile al TAR Lazio per le controversie relative ai provvedimenti adottati ex artt. 142 e 143 TUEL; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma al caso concreto.

  • art. 142 T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000)

    Parte del quadro normativo (con l'art. 143) relativo agli interventi per gravi anomalie e tutela dell'ordine pubblico negli enti locali; richiamata nel contesto della competenza amministrativa.

  • art. 143 T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000)

    Regola l'accesso ispettivo e la commissione d'indagine prefettizia e prevede il decreto ministeriale (Ministro dell'Interno) che può sospendere/destinare dipendenti o disporre altri provvedimenti: atti autoritativi il cui impugnazione rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 135 c.p.a.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Norma che in generale devolve al giudice ordinario il contenzioso sul rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; tuttavia la Corte ha chiarito che quando l'atto impugnato è un provvedimento autoritativo adottato ai sensi di artt. 142-143 TUEL la competenza è amministrativa.

  • art. 91 cod. proc. amm.

    Richiamato con riferimento all'efficacia delle sentenze amministrative; la Corte ha precisato che non si era formato giudicato sulla giurisdizione nel caso di specie.

  • art. 41 e art. 382 cod. proc. civ.

    Articoli che disciplinano la possibilità per la parte di promuovere ricorso alle Sezioni Unite per dirimere questioni di giurisdizione; la Corte li richiama per spiegare le opzioni processuali delle parti.

  • art. 59 legge 18 giugno 2009 n. 69

    Norma menzionata nel contesto delle procedure per sollevare questioni alle Sezioni Unite; la Corte osserva che il giudice adito deve statuire sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c. e che la traslatio iudicii consente in seguito di sollevare il conflitto.

  • Corte Cost. 23/06/2014 n. 182

    Decisione citata che ha ritenuto costituzionalmente legittima l'attribuzione al TAR Lazio della competenza per le controversie ex artt. 142-143 TUEL, a tutela dell'uniformità giurisprudenziale.

  • Cass. Sez. U. 30/03/2017 n. 8246 e altre pronunce di Sezioni Unite

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata a sostegno del principio che è ammissibile il ricorso per conflitto negativo anche se una delle due sentenze sulla giurisdizione è divenuta definitiva, purché la questione sia stata coltivata nella riassunzione.

Massime di principio

  • Quando la rimozione o la destinazione di un dipendente pubblico è disposta in esecuzione di un provvedimento autoritativo adottato ai sensi degli artt. 142-143 TUEL (accesso/indagine prefettizia e decreto ministeriale), la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa e, specificamente, nella competenza inderogabile del TAR Lazio (art.135 c.p.a.).
  • Se la decisione impugnata è un atto autoritativo dello Stato che vincola l'ente locale (non semplice gestione interna del rapporto di lavoro), la competenza non è del giudice del lavoro ma del giudice amministrativo.
  • La presenza di un precedente provvedimento cautelare o di una precedente sentenza declinatoria del TAR non impedisce, in tutte le situazioni, che la questione di giurisdizione sia nuovamente posta e definita mediante il conflitto negativo di giurisdizione (art. 362 c.p.c.); pertanto la scelta processuale della parte di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario non preclude all'altra parte di eccepire il difetto di giurisdizione e di promuovere il conflitto.
  • Per ottenere una pronuncia di natura 'definitiva' sulla ripartizione di giurisdizione le parti possono rivolgersi direttamente alle Sezioni Unite (art. 41 e 382 c.p.c.) oppure provocare il conflitto negativo ai sensi dell'art. 362 c.p.c.; la mancata impugnazione di una declinatoria non sempre produce giudicato insuperabile in ordine alla giurisdizione.
  • Nelle controversie miste che coinvolgono sia profili di rapporto di lavoro sia provvedimenti autoritativi statali, l'analisi concreta della natura dell'atto impugnato (gestionale vs autoritativo) è decisiva per stabilire la giurisdizione; occorre valutare se l'atto ha vincolato l'ente locale e sia stato adottato in funzione di tutela dell'ordine pubblico o per ragioni autoritative.

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