Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20042/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, presidente di una Corte d’assise chiamata a decidere con rito abbreviato un procedimento penale per avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana e disastro ambientale, era stato sanzionato dalla Sezione disciplinare del CSM con la perdita di anzianità di due mesi per grave scorrettezza nei confronti dei giudici popolari componenti del collegio. In particolare, durante una cena tenutasi tre giorni prima della deliberazione, presso un locale di proprietà di una giudice popolare, aveva prospettato che, in caso di condanna degli imputati e successiva riforma, i componenti del collegio avrebbero potuto subire conseguenze patrimoniali e rispondere personalmente. La Sezione disciplinare ha ritenuto provate le dichiarazioni sulla base delle deposizioni dei giudici popolari e della conferma indiretta riferita dall’ex presidente del collegio. Ha escluso gli altri addebiti: l’ingiustificata interferenza, l’omessa astensione e l’attività incompatibile, quest’ultima per decadenza dell’iniziativa disciplinare. Con quattro motivi il magistrato ha denunciato: (1) motivazione mancante o illogica sulla credibilità e convergenza delle testimonianze, lamentando la mancata considerazione delle deposizioni di segno contrario; (2) motivazione mancante o illogica circa il contenuto delle dichiarazioni attribuitegli e la loro prova; (3) violazione della legge disciplinare e vizio motivazionale, contestando la riqualificazione della condotta come grave scorrettezza ex art. 2, comma 1, lett. d), dopo l’esclusione dell’illecito di ingiustificata interferenza, nonché la ricostruzione dei fatti e la loro offensività; (4) mancanza di motivazione sull’esclusione dell’esimente del fatto di scarsa rilevanza prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile la memoria del Ministero: nel giudizio di impugnazione disciplinare, la disciplina del processo penale regola la fase introduttiva del ricorso, mentre il diritto di difesa della controparte è garantito dalla comunicazione dell’udienza e dalla facoltà di depositare memorie e parteciparvi; non si applica quindi l’art. 370 c.p.c. I primi due motivi sono stati respinti perché miravano a una nuova lettura delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, precluse in cassazione quando la motivazione della Sezione disciplinare sia congrua, coerente e logicamente plausibile; la Corte ha ritenuto che le testimonianze reputate attendibili non fossero oggettivamente e incontestabilmente smentite e che la decisione avesse anche indicato una conferma indiretta. Il terzo motivo è stato respinto: accertata in fatto la condotta, la sua qualificazione come grave scorrettezza ex art. 2, comma 1, lett. d), è stata ritenuta corretta. Le informazioni, rese dal presidente del collegio fuori dalla camera di consiglio e pochi giorni prima della deliberazione, erano imprecise e ambigue, prospettavano conseguenze patrimoniali senza chiarirne i presupposti e sfruttavano l’asimmetria di conoscenze rispetto ai giudici popolari, risultando idonee a incidere sulla loro libertà e serenità di giudizio. Il quarto motivo è stato respinto: la Sezione disciplinare aveva compiuto una valutazione concreta ed ex post della gravità, considerando sia il pregiudizio al buon funzionamento dell’ufficio giudiziario sia la compromissione dell’immagine pubblica del magistrato, anche alla luce della risonanza mediatica. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Ministero le spese, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito. La Corte ha escluso le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 D.Lgs. 109/2006

    in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva di proposizione del ricorso, che comprende l’individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice “a quo”, restando, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l’onere della notificazione dell’impugnazione alle controparti e del suo deposito e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso.

    Nel giudizio di impugnazione disciplinare a carico dei magistrati, la fase introduttiva è regolata dal processo penale e non dagli oneri del processo civile di notificazione e deposito del controricorso; la controparte può difendersi mediante memorie e partecipazione all’udienza.

  • art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 109/2006

    Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha puntualmente evidenziato come le informazioni rese dal R. nel corso della cena celebrata con gli altri componenti del Collegio, e quindi al di fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, si collocavano cronologicamente in prossimità di uno snodo fondamentale del processo che era chiamato a celebrare (tre giorni prima della deliberazione della sentenza), erano connotate da imprecisioni e palesi violazioni delle regole di comunicazione interpersonale (come correttamente individuate a pag. 9 della sentenza impugnata), dovendosi altresì considerare il ruolo del dichiarante (incaricato di presiedere al controllo ed al corretto funzionamento dell’organo collegale), sfruttando la posizione di asimmetria informativa rispetto ai destinatari delle precisazioni rese in punto di responsabilità, che, confidando sulla posizione e sulle maggiori conoscenze tecniche-giuridiche del ricorrente, non potevano che essere influenzati da quanto loro narrato.

    La grave scorrettezza disciplinare può ricorrere anche per una condotta tenuta fuori dall’esercizio delle funzioni, quando sia inscindibilmente collegata all’attività giudiziaria. Rilevano il contesto, la prossimità alla decisione, il ruolo del magistrato e l’idoneità di comunicazioni imprecise o ambigue a influenzare i componenti del collegio.

  • art. 3-bis D.Lgs. 109/2006

    Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia puntualmente compiuto tale verifica, ritenendo che debba escludersi l’applicazione dell’esimente invocata sulla base di una duplice verifica di riscontro della gravità dell’illecito, sia in relazione al bene giuridico specificamente protetto dalla fattispecie sanzionatoria applicata, sia avuto riguardo alle ripercussioni sull’immagine ed il prestigio del magistrato.

    L’esimente del fatto di scarsa rilevanza richiede una valutazione concreta ed ex post, riferita sia alla gravità della lesione del bene specificamente protetto dalla fattispecie disciplinare, sia agli effetti del fatto sull’immagine e sul prestigio del magistrato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Orbene, e passando al caso in esame, la sentenza gravata, con apprezzamento in fatto, riservato al giudice disciplinare, ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti, come sostenuta nei capi di imputazione disciplinare, fosse stata comprovata dal materiale probatorio in atti, ed in particolare dalle deposizioni rese dai giudici popolari in sede disciplinare e poste a fondamento della contestazione, sostanzialmente convergenti nell’attribuire al doti. R. le condotte meglio descritte in incolpazione al capo a).

    Il vizio di motivazione consente di verificare la tenuta logica e la sufficienza effettiva della motivazione, non di sostituire alla valutazione delle prove compiuta dal giudice disciplinare una diversa ricostruzione dei fatti. La censura è fondata solo se l’omissione o l’incoerenza compromette radicalmente l’impianto motivazionale.

  • art. 370 c.p.c.

    Pertanto, non trova applicazione l’art. 370 c.p.c., che onera la controparte a proporre il controricorso, essendo il suo diritto di difesa garantito dall’obbligo di comunicazione dell’udienza di discussione e dalla facoltà della stessa di presentare memorie e di partecipare all’udienza.

    La disciplina del controricorso prevista dall’art. 370 c.p.c. non si applica all’impugnazione disciplinare dei magistrati; la controparte conserva il diritto di difesa attraverso la comunicazione dell’udienza e la facoltà di depositare memorie e partecipare.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ancorché il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e sia rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per attestare l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pur a fronte del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione disciplinare del CSM, il controllo sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove o la sostituzione della ricostruzione dei fatti del giudice disciplinare con quella proposta dal ricorrente; è sindacabile la motivazione solo se apparente, manifestamente illogica, internamente contraddittoria o radicalmente incompatibile con specifici atti processuali.
  • La grave scorrettezza disciplinare del magistrato può consistere anche in condotte tenute fuori dall’esercizio delle funzioni, quando siano inscindibilmente collegate a un’attività giudiziaria in corso o imminente e concorrano a delineare un comportamento contrario ai doveri della funzione.
  • La comunicazione, da parte del presidente di un collegio, di informazioni giuridiche imprecise o ambigue sulle possibili conseguenze personali di una decisione, resa fuori dalla camera di consiglio e in posizione di asimmetria informativa rispetto ai componenti non togati, può integrare grave scorrettezza se è concretamente idonea a condizionarne la libertà e serenità di giudizio.
  • L’esimente disciplinare del fatto di scarsa rilevanza va valutata d’ufficio in concreto ed ex post, considerando la lesione del bene giuridico specificamente tutelato dall’illecito e, distintamente, le ripercussioni sull’immagine pubblica del magistrato e dell’ufficio giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.