Cassazione Civile, Sentenza n. 20002/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro avvisi di accertamento emessi nei confronti della societa' Errepi s.a.s. e dei soci, ritenendo che l'appello fosse stato erroneamente notificato alla societa' ormai cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio sosteneva che la cancellazione intervenuta dopo la sentenza di primo grado non rendeva invalida la notifica effettuata al procuratore della societa', in ragione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite (Sezioni Unite n.15295/2014), e che, comunque, gli appellanti avevano notificato l'atto anche ai soci successori; chiedeva quindi la riforma della pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la cancellazione della societa' dal registro delle imprese durante il processo interrompe il rapporto processuale ma non inficia la validita' dell'impugnazione notificata al difensore costituito in primo grado quando l'evento non era noto al notificante e non era stato validamente dato a conoscenza nei modi previsti dagli artt.299-300 c.p.c. La Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (n.15295/2014) sull'ultrattivita' del mandato alla lite, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per il riesame e per liquidare le spese di legittimita'. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992 artt. 1, comma 2; 53; 61
Richiamati come norme di riferimento del processo tributario; la Corte non ne fornisce una interpretazione autonoma ma le considera nell'ambito della disciplina processuale tributaria applicabile al caso.
codice di procedura civile artt. 299 e 300
Regolano gli eventi interruttivi e la modalita' di comunicazione in caso di estinzione o modifica della parte; la Corte ha statuìto che la cancellazione della societa' dal registro determina l'evento interruttivo ma non impedisce la validita' della notifica al procuratore se l'evento non era noto e non e' stato portato a conoscenza nei termini previsti.
codice di procedura civile art. 110
Stabilisce la successione processuale (es. soci successori di societa' estinte); la Corte richiama la possibilita' di prosecuzione o riassunzione del processo nei confronti dei successori.
codice di procedura civile art. 285 e art. 330
L'art.285 (notificazione della sentenza al procuratore) e l'art.330 (notif. presso procuratore per impugnazioni) sono interpretati in senso favorevole alla ultrattivita' del mandato: la notifica al procuratore fa decorrere i termini e puo' rendere valida l'impugnazione anche se la parte si e' estinta successivamente.
codice civile artt. 2312, 2313, 2324, 2495
Riferimenti al diritto societario e alla responsabilita' dei soci; evocati nella controversia dagli attori e dall'Amministrazione per le conseguenze patrimoniali dell'estinzione societaria e della responsabilita' dei soci, ma la Corte si e' concentrata sugli effetti processuali disciplinati dal c.p.c.
Sezioni Unite Cass. n. 15295 del 2014
Principio fondamentale applicato: la regola dell'ultrattivita' del mandato alla lite stabilisce che il procuratore costituito continua a rappresentare la parte fino a che l'evento non sia validamente portato a conoscenza nei modi e nei tempi previsti; quindi la notifica all'avvocato puo' sanare la mancata conoscenza dell'estinzione della parte.
legge n. 69 del 2009, art. 46
Rinvio formale usato dalla Corte per indicare modalita' alternative di documentazione dell'evento interruttivo; rileva ai fini della conoscibilita' dell'evento.
d.l. n. 98 del 2011, art. 39 comma 12
Richiamato nel corso del giudizio di merito per la qualificazione di alcuni atti impositivi come non definiti; non e' stato oggetto di specifica interpretazione da parte della Cassazione nella decisione qui descritta.
legge fallimentare (art. 10) - riferimento
Citata come ipotesi di fictio iuris eccezionale che consente alla societa' di mantenere capacita' di stare in giudizio; la Corte la menziona per delimitare eccezioni all'effetto interruttivo della cancellazione.
Massime di principio
- La cancellazione di una societa' dal registro delle imprese durante il processo interrompe il rapporto processuale, ma non annulla automaticamente la validita' dell'impugnazione gia' notificata al difensore costituito in primo grado: vige il principio dell'ultrattivita' del mandato alla lite.
- Se l'evento estintivo non e' noto al notificante e non e' stato portato a conoscenza nei modi e nei tempi previsti dagli artt.299-300 c.p.c., la notifica dell'atto al procuratore rimane efficace e fa decorrere i termini d'impugnazione.
- Gli uffici che notificano atti processuali dovrebbero verificare l'esistenza del destinatario nel registro delle imprese, ma l'assenza di tale verifica non annulla automaticamente la validita' della notifica al procuratore quando l'evento e' comunicato solo in udienza.
- Quando la societa' si estingue, i rapporti tributari possono trasferirsi ai soci successori; tuttavia gli effetti processuali di tale trasferimento richiedono specifiche notifiche o costituzioni dei successori ai sensi dell'art.110 c.p.c.
- In caso di estinzione intervenuta tra primo e secondo grado, la parte notificante ha interesse a notificare anche ai potenziali successori (es. soci) o a documentare l'evento per evitare contestazioni di inammissibilita'.
- In pratica: verificare lo stato societario prima della notifica, notificare all'avvocato e, se possibile, anche ai soci o successori; se l'evento viene dichiarato in udienza, l'atto notificato al procuratore resta efficace salvo che l'evento sia stato previamente e correttamente portato a conoscenza.
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