Cassazione Penale, Ordinanza n. 25023/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo unico relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di detenzione di prodotti contraffatti destinati alla vendita. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendosi che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la concreta offensività della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il beneficio era escluso dal quantitativo non trascurabile della merce e perché, trattandosi di reato di pericolo, ai fini della configurabilità del reato non è necessario che si realizzi l'inganno o che avvenga effettivamente la vendita dei prodotti.
Norme richiamate
integra il delitto di detenzione di prodotti contraffatti destinati alla vendita; si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurabilità non occorre la realizzazione dell'inganno né la effettiva vendita dei prodotti.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando il quantitativo di merce non è trascurabile e la concreta offensività della condotta esclude la minima rilevanza del fatto.
Massime di principio
- Nel delitto di detenzione di prodotti contraffatti destinati alla vendita, la consumazione non richiede che il soggetto realizzi effettivamente la vendita o che si produca l'inganno del consumatore, essendo sufficiente la detenzione finalizzata alla commercializzazione.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando l'oggetto materiale del reato è costituito da un quantitativo non trascurabile di merce, poiché tale dato è indice di un'offensività non minima della condotta.
- Il vizio di motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato quando il giudice di merito abbia dato conto, con argomentazione logicamente coerente, degli elementi fattuali che escludono la particolare tenuità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24995/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25014/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25015/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25017/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25018/2025 del 08/07/2025
- ordinanza_penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25020/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →