Cassazione Civile, Ordinanza n. 15814/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario il diniego dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di un credito IVA richiesto per l'anno d'imposta 2008. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto ritenendo che il ricorrente, quale attore in senso sostanziale, dovesse provare sia l'esistenza del credito IVA sia la cessazione dell'attività, prova che non era stata fornita. In cassazione il ricorrente ha proposto un motivo articolato in plurime censure; il testo della decisione non consente di ricostruirne in dettaglio il contenuto, ma emerge che è stata anche sollevata dall'Agenzia eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, respinta dalla Corte, e poi eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, accolta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha preliminarmente escluso il difetto di procura speciale, affermando che la procura apposta in calce al ricorso per cassazione o materialmente congiunta ad esso è valida come procura speciale anche senza espresso riferimento al giudizio di legittimità. Ha invece ritenuto fondata l'eccezione di tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata depositata il 23 settembre 2020 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 3 dicembre 2021 e il 6 dicembre 2021, quando il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. era già decorso. Per conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine (lungo) semestrale di impugnazione
Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, nel caso concreto, risultava ampiamente spirato alla data delle notifiche del ricorso.
Massime di principio
- La procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, o su foglio materialmente congiunto al ricorso, deve considerarsi speciale e valida anche se non richiama espressamente il giudizio di legittimità, purché il conferimento dello ius postulandi sia riferibile al processo in corso.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inammissibile; ai fini del computo rileva la data di pubblicazione della sentenza impugnata e non quella delle successive attività di notificazione del ricorso.
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente che agisce in veste di attore sostanziale deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria, ma tale questione non viene esaminata nel merito quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15760/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →