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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24265/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per reati tributari (dichiarazione infedele, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili) deducendo, in sintesi: eccessiva valutazione di presunzioni derivanti dall'accertamento amministrativo; mancanza di specificità e prova delle singole operazioni inesistenti; impossibilità di inferire il dolo specifico; confusione fra omessa tenuta delle scritture (illecito amministrativo) e distruzione/occultamento (reato); mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche o prive di specificità e che la sentenza impugnata fosse invece adeguatamente motivata: gli elementi documentali (consistenti importi di elementi attivi non dichiarati, fatture rinvenute a casa dell'imputato o presso terzi, controlli incrociati e questionari) consentivano di ritenere provati i reati contestati e il dolo specifico; l'assenza di immobili, acquisti di materie prime e personale giustificava la valutazione di inesistenza delle operazioni fatturate; il rinvenimento di copie delle fatture presso terzi legittimava la presunzione di occultamento o distruzione di copie presso l'emittente. Confermata la condanna di merito (due anni e otto mesi di reclusione) e disposto il pagamento delle spese processuali; il ricorrente è stato altresì condannato a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele)

    La Corte ritiene provata la dichiarazione infedele sulla base di elementi documentali precisi (importi rilevantissimi di elementi attivi non dichiarati ricostruiti tramite fatture non annotate e controlli incrociati), e valuta che l'entità e il rinvenimento di fatture a casa dell'imputato siano indizi idonei a dimostrare il dolo specifico.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    La Corte accetta che l'inesistenza delle operazioni possa essere desunta da elementi fattuali oggettivi (assenza di immobili/strutture, mancanza di acquisti di materie prime e di personale) e dalla sproporzione degli importi, ritenendo tali elementi sufficienti a configurare il reato e il dolo.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili)

    Il rinvenimento della copia di fatture presso i terzi, unitamente all'assenza delle stesse in contabilità dell'emittente, è ritenuto indizio idoneo a inferire distruzione o occultamento; la Corte considera ciò compatibile con la sussistenza del reato previsto dall'articolo.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla contestazione sulla valutazione dell'accertamento amministrativo; la Cassazione afferma che la sentenza di merito ha effettuato valutazione motivata degli elementi probatori e non ha proceduto a una meccanica trasposizione delle presunzioni amministrative.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per dedurre omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione; la Corte giudica le censure generiche e ritiene che la motivazione di merito sia sufficiente riguardo a prova e elemento soggettivo.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla presunta carenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ritiene invece che gli elementi documentali e i riscontri siano stati valutati correttamente dal giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte conferma che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato in ragione della pluralità e reiterazione dei reati e dell'entità del danno erariale.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che si sarebbe trattato di una omessa tenuta delle scritture (illecito amministrativo) anziché distruzione/occultamento; la Corte ritiene che gli elementi probatori consentano di distinguere e affermare la fattispecie penale.

  • Giurisprudenza ritenuta rilevante: Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 (Vitali)

    Precedente richiamato per l'indicazione che il rinvenimento di una copia della fattura presso il terzo destinatario può far inferire la distruzione o occultamento dell'altra copia presso l'emittente; la Corte applica tale principio al caso di specie.

Massime di principio

  • La mera provenienza dall'accertamento amministrativo non esclude automaticamente la valutazione penale: documenti amministrativi precisi e riscontrati possono costituire prova idonea se il giudice di merito li valuta e motiva concretamente.
  • Importi consistenti non dichiarati e la disponibilità materiale di fatture non annotate (ritrovate presso l'imputato o presso terzi) sono indizi forti sia della dichiarazione infedele sia del dolo specifico.
  • L'assenza di strutture, materie prime o personale necessari per compiere le operazioni descritte in fattura può legittimamente supportare la conclusione sulla inesistenza delle operazioni fatturate.
  • Il rinvenimento di copie di fatture presso terzi, contrapposto alla loro mancata annotazione presso l'emittente, può giustificare la presunzione di occultamento o distruzione delle scritture contabili.
  • Le doglianze generiche e prive di riferimenti concreti agli atti o ai punti decisivi della motivazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili in sede di legittimità; in cassazione è necessario indicare con precisione il vizio di motivazione o la prova mancante.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica; tuttavia, reiterazione delinquenziale, pluralità di reati e rilevante danno erariale costituiscono elementi idonei a giustificare il diniego.

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