Cassazione Penale, Sentenza n. 24265/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per reati tributari (dichiarazione infedele, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili) deducendo, in sintesi: eccessiva valutazione di presunzioni derivanti dall'accertamento amministrativo; mancanza di specificità e prova delle singole operazioni inesistenti; impossibilità di inferire il dolo specifico; confusione fra omessa tenuta delle scritture (illecito amministrativo) e distruzione/occultamento (reato); mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche o prive di specificità e che la sentenza impugnata fosse invece adeguatamente motivata: gli elementi documentali (consistenti importi di elementi attivi non dichiarati, fatture rinvenute a casa dell'imputato o presso terzi, controlli incrociati e questionari) consentivano di ritenere provati i reati contestati e il dolo specifico; l'assenza di immobili, acquisti di materie prime e personale giustificava la valutazione di inesistenza delle operazioni fatturate; il rinvenimento di copie delle fatture presso terzi legittimava la presunzione di occultamento o distruzione di copie presso l'emittente. Confermata la condanna di merito (due anni e otto mesi di reclusione) e disposto il pagamento delle spese processuali; il ricorrente è stato altresì condannato a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele)
La Corte ritiene provata la dichiarazione infedele sulla base di elementi documentali precisi (importi rilevantissimi di elementi attivi non dichiarati ricostruiti tramite fatture non annotate e controlli incrociati), e valuta che l'entità e il rinvenimento di fatture a casa dell'imputato siano indizi idonei a dimostrare il dolo specifico.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)
La Corte accetta che l'inesistenza delle operazioni possa essere desunta da elementi fattuali oggettivi (assenza di immobili/strutture, mancanza di acquisti di materie prime e di personale) e dalla sproporzione degli importi, ritenendo tali elementi sufficienti a configurare il reato e il dolo.
art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di scritture contabili)
Il rinvenimento della copia di fatture presso i terzi, unitamente all'assenza delle stesse in contabilità dell'emittente, è ritenuto indizio idoneo a inferire distruzione o occultamento; la Corte considera ciò compatibile con la sussistenza del reato previsto dall'articolo.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione sulla valutazione dell'accertamento amministrativo; la Cassazione afferma che la sentenza di merito ha effettuato valutazione motivata degli elementi probatori e non ha proceduto a una meccanica trasposizione delle presunzioni amministrative.
art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per dedurre omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione; la Corte giudica le censure generiche e ritiene che la motivazione di merito sia sufficiente riguardo a prova e elemento soggettivo.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla presunta carenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ritiene invece che gli elementi documentali e i riscontri siano stati valutati correttamente dal giudice di merito.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte conferma che il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato in ragione della pluralità e reiterazione dei reati e dell'entità del danno erariale.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato dal ricorrente per sostenere che si sarebbe trattato di una omessa tenuta delle scritture (illecito amministrativo) anziché distruzione/occultamento; la Corte ritiene che gli elementi probatori consentano di distinguere e affermare la fattispecie penale.
Giurisprudenza ritenuta rilevante: Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 (Vitali)
Precedente richiamato per l'indicazione che il rinvenimento di una copia della fattura presso il terzo destinatario può far inferire la distruzione o occultamento dell'altra copia presso l'emittente; la Corte applica tale principio al caso di specie.
Massime di principio
- La mera provenienza dall'accertamento amministrativo non esclude automaticamente la valutazione penale: documenti amministrativi precisi e riscontrati possono costituire prova idonea se il giudice di merito li valuta e motiva concretamente.
- Importi consistenti non dichiarati e la disponibilità materiale di fatture non annotate (ritrovate presso l'imputato o presso terzi) sono indizi forti sia della dichiarazione infedele sia del dolo specifico.
- L'assenza di strutture, materie prime o personale necessari per compiere le operazioni descritte in fattura può legittimamente supportare la conclusione sulla inesistenza delle operazioni fatturate.
- Il rinvenimento di copie di fatture presso terzi, contrapposto alla loro mancata annotazione presso l'emittente, può giustificare la presunzione di occultamento o distruzione delle scritture contabili.
- Le doglianze generiche e prive di riferimenti concreti agli atti o ai punti decisivi della motivazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili in sede di legittimità; in cassazione è necessario indicare con precisione il vizio di motivazione o la prova mancante.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica; tuttavia, reiterazione delinquenziale, pluralità di reati e rilevante danno erariale costituiscono elementi idonei a giustificare il diniego.
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