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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10975/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese, valorizzando la comunicazione della rinuncia alla controparte e la novità della questione al tempo in cui la controversia è sorta.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di una società, colpita dagli eventi alluvionali piemontesi del 1994, volta a ottenere la restituzione del 90% dei contributi previdenziali versati per gli anni 1994-1997, invocando le agevolazioni previste dalla normativa speciale per i soggetti alluvionati. I giudici di merito avevano negato il rimborso ritenendo intervenuta la decadenza, perché la domanda era stata presentata solo il 28 dicembre 2010, oltre il termine ritenuto perentorio del 31 luglio 2007. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sostanza, violazione di legge e falsa applicazione delle norme che disciplinano la restituzione e i termini per far valere il diritto, sostenendo: 1) che la decadenza non potesse operare prima della verifica della compatibilità dell’aiuto con l’ordinamento UE, intervenuta solo con decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015; 2) che la legge n. 205 del 2017 avesse prorogato i termini per esercitare il diritto al beneficio; 3) che la disciplina applicata fosse incompatibile con la CEDU, con la Carta dei diritti fondamentali UE e con gli artt. 3 e 117 Cost. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha depositato rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito, in combinato con le norme speciali sui rimborsi contributivi

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la decorrenza del termine non potesse iniziare prima della possibilità giuridica di agire

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    norma richiamata nel quadro della disciplina speciale degli aiuti/agevolazioni per i soggetti colpiti da calamità

  • art. 4, comma 90, L. 350/2003

    norma che consente ai soggetti alluvionati di definire la posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e di chiedere la restituzione della parte eccedente

  • art. 3-quater D.L. 300/2006 conv. in L. 17/2007

    richiamato come disposizione che ha differito e reso perentorio il termine per presentare le domande di restituzione dei contributi

  • art. 1, commi 771-774, L. 205/2017

    invocato dalla ricorrente come ius superveniens idoneo a prorogare i termini per esercitare il diritto al beneficio

  • art. 108, terzo comma, TFUE

    richiamato dalla ricorrente in relazione al controllo di compatibilità dell'aiuto di Stato con il diritto UE

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 6 § 1 CEDU

    invocato dalla ricorrente per il diritto a un equo processo e alla sicurezza dei rapporti giuridici

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    invocato per il diritto al rispetto dei beni

  • art. 14 CEDU

    richiamato in relazione al divieto di discriminazione

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato per il diritto a un ricorso effettivo

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato per il diritto di proprietà

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per l'uguaglianza davanti alla legge

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per il divieto di discriminazione

  • art. 3 Cost.

    invocato per il profilo di illegittimità costituzionale della disciplina applicata

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato per il contrasto della disciplina interna con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e convenzionale

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso prima della decisione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, senza esame nel merito delle censure.
  • La rinuncia al ricorso, se comunicata alla controparte, può giustificare la compensazione delle spese, specie in presenza di una questione giuridica allora non ancora consolidata.
  • Le censure che presuppongono la decorrenza del termine di decadenza per la richiesta di rimborso devono confrontarsi con la disciplina speciale applicabile e con l'eventuale dies a quo fissato dalla legge; in mancanza di decisione sul merito, la Corte non formula un principio applicativo sulla decorrenza.
  • L'invocazione di ius superveniens interno o di profili di compatibilità con il diritto UE e con la CEDU resta priva di esame quando il processo si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiTributiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

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