Cassazione Civile, Ordinanza n. 10975/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese, valorizzando la comunicazione della rinuncia alla controparte e la novità della questione al tempo in cui la controversia è sorta.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di una società, colpita dagli eventi alluvionali piemontesi del 1994, volta a ottenere la restituzione del 90% dei contributi previdenziali versati per gli anni 1994-1997, invocando le agevolazioni previste dalla normativa speciale per i soggetti alluvionati. I giudici di merito avevano negato il rimborso ritenendo intervenuta la decadenza, perché la domanda era stata presentata solo il 28 dicembre 2010, oltre il termine ritenuto perentorio del 31 luglio 2007. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sostanza, violazione di legge e falsa applicazione delle norme che disciplinano la restituzione e i termini per far valere il diritto, sostenendo: 1) che la decadenza non potesse operare prima della verifica della compatibilità dell’aiuto con l’ordinamento UE, intervenuta solo con decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015; 2) che la legge n. 205 del 2017 avesse prorogato i termini per esercitare il diritto al beneficio; 3) che la disciplina applicata fosse incompatibile con la CEDU, con la Carta dei diritti fondamentali UE e con gli artt. 3 e 117 Cost. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha depositato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripetizione dell'indebito, in combinato con le norme speciali sui rimborsi contributivi
art. 2935 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la decorrenza del termine non potesse iniziare prima della possibilità giuridica di agire
art. 9, comma 17, L. 289/2002
norma richiamata nel quadro della disciplina speciale degli aiuti/agevolazioni per i soggetti colpiti da calamità
art. 4, comma 90, L. 350/2003
norma che consente ai soggetti alluvionati di definire la posizione tributaria e contributiva versando il 10% del dovuto e di chiedere la restituzione della parte eccedente
art. 3-quater D.L. 300/2006 conv. in L. 17/2007
richiamato come disposizione che ha differito e reso perentorio il termine per presentare le domande di restituzione dei contributi
art. 1, commi 771-774, L. 205/2017
invocato dalla ricorrente come ius superveniens idoneo a prorogare i termini per esercitare il diritto al beneficio
art. 108, terzo comma, TFUE
richiamato dalla ricorrente in relazione al controllo di compatibilità dell'aiuto di Stato con il diritto UE
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 6 § 1 CEDU
invocato dalla ricorrente per il diritto a un equo processo e alla sicurezza dei rapporti giuridici
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
invocato per il diritto al rispetto dei beni
art. 14 CEDU
richiamato in relazione al divieto di discriminazione
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato per il diritto a un ricorso effettivo
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato per il diritto di proprietà
art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato per l'uguaglianza davanti alla legge
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato per il divieto di discriminazione
art. 3 Cost.
invocato per il profilo di illegittimità costituzionale della disciplina applicata
art. 117, comma 1, Cost.
invocato per il contrasto della disciplina interna con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e convenzionale
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso prima della decisione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, senza esame nel merito delle censure.
- La rinuncia al ricorso, se comunicata alla controparte, può giustificare la compensazione delle spese, specie in presenza di una questione giuridica allora non ancora consolidata.
- Le censure che presuppongono la decorrenza del termine di decadenza per la richiesta di rimborso devono confrontarsi con la disciplina speciale applicabile e con l'eventuale dies a quo fissato dalla legge; in mancanza di decisione sul merito, la Corte non formula un principio applicativo sulla decorrenza.
- L'invocazione di ius superveniens interno o di profili di compatibilità con il diritto UE e con la CEDU resta priva di esame quando il processo si estingue per rinuncia.
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