Cassazione Penale, Sentenza n. 13426/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 588 c.p., sostenendo che, secondo una parte della giurisprudenza, per configurare la rissa sarebbe necessario un numero di partecipanti superiore a tre; nel caso di specie, invece, i giudici di merito avevano ammesso che al fatto avessero partecipato, oltre all'imputato, soltanto altre due persone. Di conseguenza chiedeva la derubricazione del fatto in lesioni volontarie lievissime, reato procedibile a querela e quindi improcedibile per difetto di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna per rissa aggravata. Ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui l'art. 588 c.p. non fissa un numero minimo assoluto di partecipanti; la rissa è caratterizzata dalla presenza di più fronti di aggressione e dalla volontà vicendevole di ledere l'altrui incolumità. In presenza delle altre condizioni fattuali richieste, il numero minimo di corrissanti ritenuto dalla giurisprudenza è tre. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 588 c.p.
La norma non determina un numero minimo di partecipanti; la Corte interpreta che la rissa si realizza quando vi sono più fronti di aggressione con volontà vicendevole di ledere l'altrui incolumità, e che il numero minimo consolidato dai precedenti di legittimità è tre.
Massime di principio
- La rissa si valuta sulla base della dinamica violenta (più fronti di aggressione e volontà vicendevole di attentare all'incolumità altrui), non su un numero rigido di partecipanti indicato dalla norma.
- La giurisprudenza di legittimità consolidata ritiene sufficiente la presenza di tre corrissanti perché si integri il reato di rissa, purché sussistano le altre condizioni fattuali richieste.
- Se nell'evento sono coinvolte solo due persone è più probabile la configurazione di reati di lesioni reciproche (non di rissa); la qualificazione giuridica incide sulla procedibilità (es. querela per lesioni lievissime).
- In casi simili la difesa dovrebbe concentrarsi non solo sul conteggio dei presenti ma sulla prova della mancanza di più fronti di aggressione e della volontà vicendevole di ledere l'incolumità altrui.
- Riferimenti puntuali a numeri maggiori in singole pronunce non modificano il principio consolidato: estrapolare da quelle sentenze una soglia superiore a tre non è convincente se non supportato da ragioni ermeneutiche e fattuali esplicite.
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