Cassazione Penale, Sentenza n. 27739/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 12/11/2022 a seguito di un'aggressione commessa il 12/11/2022 ai danni di Igor Mitrofanov, figlio della convivente. Il ricorso denunciava difetto di motivazione perché, a detta della difesa, il Tribunale non avrebbe considerato che il querelante non era componente del nucleo familiare al momento dell'applicazione della misura, la regolare condotta tenuta durante la misura e la disponibilità di altro domicilio per la prosecuzione dell'affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ritenuto generico e con contenuto di merito, quindi non idoneo a censurare la decisione del Tribunale di sorveglianza. Confermata la valutazione del Tribunale che aveva revocato l'affidamento in prova per il comportamento aggressivo, la mancanza di segni di resipiscenza e l'assenza di un percorso rieducativo avviato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, ord. pen.
"qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"
Il giudice di sorveglianza può revocare l'affidamento in prova quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, in quanto ostativo al raggiungimento degli scopi rieducativi
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta se il comportamento successivo del beneficiario è incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa (es. commissione di reato violento), anche in assenza di espressa esauriente pregressa procedura disciplinare
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze del giudice di sorveglianza, le censure non devono limitarsi a rilievi di merito generici: è necessario censurare specificamente la motivazione del provvedimento, indicando vizi logico-giuridici o omesse valutazioni rilevanti e confrontandosi con le ragioni effettivamente valorizzate dal giudice di merito
- Argomentazioni nuove di merito (es. versione alternativa dei fatti, valutazioni sulla personalità, disponibilità di altro domicilio) difficilmente sono idonee a rendere ammissibile il ricorso in cassazione se non sono rivolte a dimostrare un vizio di motivazione del provvedimento impugnato
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in assenza di elementi che escludano colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare l'opportunità di proporre ricorso solo quando sussistono censure tecnicamente fondate
- Per evitare la revoca è utile documentare tempestivamente segni concreti di resipiscenza e percorsi rieducativi avviati, nonché motivare compiutamente eventuali ragioni giustificative del comportamento contestato
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