Cassazione Penale, Sentenza n. 485/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione automatica della sanzione amministrativa della revoca della patente ai sensi dell'art. 222 comma 2 quarto periodo del Codice della Strada, senza alcuna valutazione individualizzata del caso concreto. Il ricorrente deduceva che la revoca era stata imposta anche se sussisteva un concorso di colpa della vittima, fattispecie che avrebbe giustificato l'applicazione della misura meno afflittiva della sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, annullando la decisione sul punto e rinviando al Tribunale di Napoli Nord - Ufficio GIP per nuovo esame. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 222 comma 2 CDS nella parte in cui impedisce al giudice di scegliere, nei casi non aggravati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, tra revoca e sospensione, imponendo invece l'obbligo di valutazione individualizzata. La Corte ha inoltre precisato che non è possibile, in sede di cassazione, determinare direttamente la sanzione accessoria (art. 620 c.1 lett. l c.p.p.), per cui la determinazione concreta (sospensione o revoca e relative durate) deve essere rimessa al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 222 comma 2 Codice della Strada
Il quarto periodo che prevedeva l'automatica revoca della patente per omicidio stradale e lesioni aggravate è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui non consente al giudice, nei casi non aggravati dall'alcol o da sostanze stupefacenti, di valutare alternativamente la sospensione. La norma richiede ora una valutazione individualizzata del giudice salvo i casi privilegiati di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti.
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Richiamata come fattispecie di reato alla quale si applicano le misure previste dall'art. 222 CDS; la Corte Costituzionale ha ritenuto che solo le ipotesi aggravate di tale reato (con alcol o droghe) giustificano l'automatismo della revoca.
art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali)
Analogamente all'art. 589-bis, le ipotesi aggravate con alcol o droghe possono giustificare la revoca automatica; altrimenti il giudice deve valutare individualmente fra revoca e sospensione.
art. 186 Codice della Strada
Riferimento alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza come circostanze che, se presenti e rilevanti (oltre soglie previste), giustificano la misura più grave della revoca per la sua elevata pericolosità.
D.Lgs. 285/1992
Norme richiamate rispetto alla imputazione per violazioni del Codice della Strada correlate al fatto di reato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 222 comma 2 CDS nella parte in cui impedisce al giudice di disporre la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrono le circostanze aggravanti (alcol/droghe); impone quindi valutazione individualizzata della sanzione amministrativa accessoria.
art. 218 e 219 Codice della Strada
Richiamati come criteri che il giudice deve considerare nella valutazione della sanzione amministrativa accessoria, orientando la discrezionalità in relazione alla gravità della condotta.
art. 620 comma 1 lettera l) c.p.p.
Stabilisce i limiti della Cassazione: questa Corte non può determinare direttamente la sanzione amministrativa accessoria (sospensione/revoca), ma deve rinviare al giudice del merito per l'esercizio della relativa discrezionalità.
Massime di principio
- L'automatismo della revoca della patente previsto dall'art. 222 c.2 CDS non è più applicabile senza valutazione individuale quando non sussistono le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti; il giudice deve scegliere tra revoca e sospensione in base alla gravità del caso.
- Nei casi in cui emerga concorso di colpa della vittima o altre circostanze attenuanti, tali elementi possono giustificare l'applicazione della sospensione anziché della revoca.
- Se la sentenza di merito applica la revoca automaticamente senza motivazione individualizzata o senza valutare le circostanze del caso, l'annullamento parziale con rinvio è probabile.
- La Corte di Cassazione non può fissare direttamente la sanzione amministrativa accessoria nella sede di legittimità; in caso di vizio va rinviare al giudice del merito per la determinazione discrezionale della sospensione o revoca e della loro durata.
- Per la difesa è strategico documentare l'assenza delle aggravanti (alcol/droghe) e produrre elementi che riducano la gravità della condotta (concorso di colpa della vittima, cause attenuanti, condotte riparatorie) al fine di ottenere la sospensione invece della revoca.
- Per il giudice del merito occorre motivare specificamente la scelta tra sospensione e revoca richiamando i criteri di gravità indicati dagli artt. 218-219 CDS e considerare le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019.
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