Cassazione Penale, Sentenza n. 9838/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva rigettato il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. (2/10/2023) su somme di danaro rinvenute nella loro disponibilità, indagati per il delitto ex art. 648 c.p. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 253, 355, comma 2, 125, comma 3 c.p.p. e carenza assoluta di motivazione: il decreto (e la convalida) non avrebbero specificato la finalità probatoria concreta del sequestro, limitandosi ad affermare la necessità di "provare in giudizio eventuali reati", espressione meramente esplorativa; inoltre mancava una motivazione sul fumus commissi delicti e sulla individuazione del delitto presupposto (ricettazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro probatorio e la sua convalida devono contenere, anche se in modo conciso, una motivazione specifica che indichi la finalità probatoria perseguita e il collegamento tra i beni sequestrati e l'ipotesi di reato. L'ordinanza impugnata è stata censurata perché si è limitata ad affermare la necessità di "provare in giudizio eventuali condotte illecite" e a prospettare accertamenti "dattiloscopici" sulle banconote, motivazioni ritenute rispettivamente meramente esplorative e inidonee a giustificare il vincolo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Trani per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento senza udienza pubblica), modalità con cui è stato trattato il ricorso in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 253
Norme sul sequestro probatorio; la sentenza richiama l'obbligo che il decreto motivi la finalità probatoria e il rapporto del bene con il reato
Codice di procedura penale, art. 355, comma 2
Richiama i presupposti e le modalità del riesame/impugnazione del decreto di sequestro (in tema di motivazione e controllo del provvedimento)
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Rilevante per i vizi di motivazione e per i profili formali del provvedimento impugnato (esigenze di specificità della motivazione)
Codice penale, art. 648
Delitto di ricettazione: la qualificazione del reato presupposto doveva essere spiegata o supportata da indici concreti per giustificare il sequestro delle somme
Codice di procedura penale, art. 324, comma 5
Prevede la competenza e le modalità di rinvio per nuovo giudizio: la Corte ha annullato e rinviato il procedimento al Tribunale di Trani per la correzione delle carenze motivate
Provvedimento impugnato (decreto di convalida del P.M.)
Il provvedimento giustifica il vincolo con la necessità di "provare in giudizio eventuali condotte illecite" e di "disporre accertamenti sulla provenienza delle banconote, anche dattiloscopici"
La Corte ha ritenuto tali formule insufficienti: la prima è meramente esplorativa e priva di elementi prognostici che colleghino le somme al reato; la seconda (accertamenti dattiloscopici sulle banconote) non è adeguata a giustificare, da sola, il vincolo probatorio senza descrizione della concreta attitudine probatoria del mezzo
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio e la sua convalida devono contenere una motivazione specifica, per quanto concisa, che espliciti la finalità probatoria perseguita e il rapporto tra i beni e l'ipotesi di reato; non sono ammesse motivazioni generiche o esclusivamente esplorative.
- Quando sono sequestrate somme di denaro occorre indicare elementi che giustifichino il collegamento delle somme con il reato ipotizzato (indici di provenienza illecita, circostanze concrete), non limitarsi a enunciare una possibile utilità istruttoria.
- Citazioni generiche di future indagini o di "accertamenti" (es. dattiloscopici) non suppliscono all'obbligo di spiegare perché il singolo bene sia ritenuto corpo del reato o pertinente: la finalità probatoria deve essere concretamente motivata.
- La mancata motivazione specifica integra vizio tale da determinare l'annullamento del provvedimento di convalida e il rinvio per nuovo giudizio; il giudice chiamato al riesame deve esaminare in modo puntuale le censure difensive e motivare la conferma o il rigetto del vincolo.
- In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente censurare il sequestro per carenza di fumus e di finalità probatoria, richiedendo che il giudice espliciti gli elementi concreti che collegano il bene al reato prima di mantenere il vincolo.
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