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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9838/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva rigettato il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. (2/10/2023) su somme di danaro rinvenute nella loro disponibilità, indagati per il delitto ex art. 648 c.p. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 253, 355, comma 2, 125, comma 3 c.p.p. e carenza assoluta di motivazione: il decreto (e la convalida) non avrebbero specificato la finalità probatoria concreta del sequestro, limitandosi ad affermare la necessità di "provare in giudizio eventuali reati", espressione meramente esplorativa; inoltre mancava una motivazione sul fumus commissi delicti e sulla individuazione del delitto presupposto (ricettazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro probatorio e la sua convalida devono contenere, anche se in modo conciso, una motivazione specifica che indichi la finalità probatoria perseguita e il collegamento tra i beni sequestrati e l'ipotesi di reato. L'ordinanza impugnata è stata censurata perché si è limitata ad affermare la necessità di "provare in giudizio eventuali condotte illecite" e a prospettare accertamenti "dattiloscopici" sulle banconote, motivazioni ritenute rispettivamente meramente esplorative e inidonee a giustificare il vincolo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Trani per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento senza udienza pubblica), modalità con cui è stato trattato il ricorso in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 253

    Norme sul sequestro probatorio; la sentenza richiama l'obbligo che il decreto motivi la finalità probatoria e il rapporto del bene con il reato

  • Codice di procedura penale, art. 355, comma 2

    Richiama i presupposti e le modalità del riesame/impugnazione del decreto di sequestro (in tema di motivazione e controllo del provvedimento)

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Rilevante per i vizi di motivazione e per i profili formali del provvedimento impugnato (esigenze di specificità della motivazione)

  • Codice penale, art. 648

    Delitto di ricettazione: la qualificazione del reato presupposto doveva essere spiegata o supportata da indici concreti per giustificare il sequestro delle somme

  • Codice di procedura penale, art. 324, comma 5

    Prevede la competenza e le modalità di rinvio per nuovo giudizio: la Corte ha annullato e rinviato il procedimento al Tribunale di Trani per la correzione delle carenze motivate

  • Provvedimento impugnato (decreto di convalida del P.M.)

    Il provvedimento giustifica il vincolo con la necessità di "provare in giudizio eventuali condotte illecite" e di "disporre accertamenti sulla provenienza delle banconote, anche dattiloscopici"

    La Corte ha ritenuto tali formule insufficienti: la prima è meramente esplorativa e priva di elementi prognostici che colleghino le somme al reato; la seconda (accertamenti dattiloscopici sulle banconote) non è adeguata a giustificare, da sola, il vincolo probatorio senza descrizione della concreta attitudine probatoria del mezzo

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio e la sua convalida devono contenere una motivazione specifica, per quanto concisa, che espliciti la finalità probatoria perseguita e il rapporto tra i beni e l'ipotesi di reato; non sono ammesse motivazioni generiche o esclusivamente esplorative.
  • Quando sono sequestrate somme di denaro occorre indicare elementi che giustifichino il collegamento delle somme con il reato ipotizzato (indici di provenienza illecita, circostanze concrete), non limitarsi a enunciare una possibile utilità istruttoria.
  • Citazioni generiche di future indagini o di "accertamenti" (es. dattiloscopici) non suppliscono all'obbligo di spiegare perché il singolo bene sia ritenuto corpo del reato o pertinente: la finalità probatoria deve essere concretamente motivata.
  • La mancata motivazione specifica integra vizio tale da determinare l'annullamento del provvedimento di convalida e il rinvio per nuovo giudizio; il giudice chiamato al riesame deve esaminare in modo puntuale le censure difensive e motivare la conferma o il rigetto del vincolo.
  • In situazioni analoghe, la difesa può efficacemente censurare il sequestro per carenza di fumus e di finalità probatoria, richiedendo che il giudice espliciti gli elementi concreti che collegano il bene al reato prima di mantenere il vincolo.

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