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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41226/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un estratto di ruolo riferito a una cartella esattoriale. La parte opponente deduceva, in sostanza, di non avere ricevuto regolarmente la notifica delle cartelle e contestava quindi la possibilità per l'amministrazione di procedere alla riscossione coattiva. Il giudice di pace aveva dichiarato l'opposizione inammissibile; il tribunale, in appello, ha riconosciuto che l'estratto di ruolo è autonomamente impugnabile, ma ha ritenuto che la doglianza sulla mancata o irrituale notifica dovesse essere proposta come opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione nel termine perentorio decorrente dal primo atto utile, considerandola tardiva. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., sostenendo che l'azione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente insussistenza del termine decadenziale applicato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto errata la qualificazione data dal tribunale. Ha affermato che, quando l'opposizione contesta l'omessa notifica della cartella e mira a far valere fatti estintivi del credito o l'insussistenza del diritto di procedere in executivis, il rimedio corretto è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non quella agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne consegue che il tribunale ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità della domanda per tardività, applicando il termine di decadenza di venti giorni proprio dell'art. 617 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare la domanda secondo il corretto inquadramento giuridico e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È il rimedio corretto quando si contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, anche in funzione recuperatoria rispetto all'opposizione prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, se la deduzione dell'omessa notifica della cartella è strumentale alla contestazione della debenza del credito o di fatti estintivi relativi alla formazione del titolo.

  • art. 617 c.p.c.

    Si applica alle contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e agli atti esecutivi in senso proprio; non è il mezzo corretto per contestare la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis.

  • art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999

    L'opposizione prevista da questa norma può essere recuperata tramite l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., purché siano rispettati i relativi termini decadenziali, in particolare quello di 40 giorni, quando si contesti l'omessa notifica della cartella in relazione alla formazione del titolo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella tassonomia e non come norma effettivamente applicata nella decisione; dal testo non emerge una specifica statuizione sul riparto dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica espressamente il mezzo di impugnazione o l'opposizione proposta, tale qualificazione rileva secondo il principio dell'apparenza e vincola la successiva individuazione del rimedio esperibile, salvo che manchi del tutto una qualificazione giuridica.
  • L'opposizione avverso la riscossione che deduca l'omessa notifica della cartella e miri a contestare la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Il termine decadenziale di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi non può essere applicato alle contestazioni che investono il diritto sostanziale di procedere all'esecuzione o la formazione del titolo, quando la doglianza si traduca in una contestazione del credito o in una domanda recuperatoria dell'opposizione tipica prevista dalla disciplina speciale.
  • Nell'ambito della riscossione esattoriale, la deduzione dell'omessa notifica della cartella può assumere rilievo diverso a seconda della finalità concreta dell'opponente: recupero dell'opposizione speciale, contestazione di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, oppure contestazione dell'inesistenza del titolo o del diritto a procedere in executivis.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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