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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio formatosi sulla istanza di accesso agli atti 30.09.2025.

Giustizia amministrativa202505942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 30 settembre 2025 relativa al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto alla Questura di Napoli il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento preordinato al rigetto dell'istanza, motivata dalla ritenuta tardiva registrazione del contratto di lavoro, il ricorrente aveva presentato memorie difensive. Non avendo ricevuto riscontro, il 30 settembre 2025 aveva presentato un'istanza di accesso agli atti per conoscere lo stato della procedura e acquisire la documentazione utile a verificare l'iter amministrativo e a predisporre le proprie difese. L'istanza non era stata evasa nel termine di trenta giorni previsto dalla legge. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio, deducendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, in quanto il procedimento riguardava direttamente la sua posizione relativa al soggiorno in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il ricorrente fosse titolare di una posizione soggettiva alla cui tutela era preordinata l'istanza di accesso e che avesse un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione relativa al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno. L'interesse era funzionale sia alla verifica dell'iter procedimentale sia all'eventuale articolazione delle difese. L'amministrazione, costituitasi con una memoria di stile, non aveva dimostrato neppure in giudizio di avere trasmesso gli atti richiesti. Il giudice ha ordinato alla Questura di Napoli di consentire l'accesso alla documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato il Prefetto di Napoli commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché, su istanza del ricorrente e decorso inutilmente il termine assegnato, desse esecuzione alla sentenza nei successivi trenta giorni. Le spese sono state compensate. È stata respinta allo stato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in difetto della documentazione reddituale e dell'attestazione dell'autorità consolare richieste dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata; tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti in relazione al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il mancato riscontro dell'istanza di accesso nel termine di trenta giorni legittima la tutela giurisdizionale avverso il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere integrata con la documentazione reddituale e con l'attestazione dell'autorità consolare, o con la prova della relativa richiesta, secondo quanto indicato dal giudice.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La norma è richiamata nelle memorie difensive del ricorrente con riguardo agli effetti della perdita del posto di lavoro sul permesso di soggiorno; tale questione non costituisce però oggetto della decisione sull'accesso.

Massime di principio

  • Chi partecipa a un procedimento amministrativo destinato a incidere direttamente sul proprio titolo di soggiorno e sulla propria permanenza sul territorio nazionale ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione del procedimento, anche per verificare l'iter seguito e predisporre le proprie difese.
  • Il mancato riscontro dell'amministrazione all'istanza di accesso entro il termine di legge consente all'interessato di proporre ricorso contro il silenzio e impone all'amministrazione di esibire la documentazione richiesta quando siano comprovati i presupposti dell'accesso.
  • La mera costituzione dell'amministrazione con una memoria di stile, in assenza della prova dell'avvenuta ostensione degli atti richiesti, non esclude l'obbligo di consentire l'accesso.
  • Il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione dell'ordine di esibizione quando l'amministrazione non vi provveda nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoPermesso di soggiorno
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

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