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Sentenza

Sentenza n. 1979/2026 - Catania, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione e concessione di idonea misura cautelare: 1) del provvedimento dirigenziale del Settore 5 prot. n. 332 del 30.03.2026 di “Approvazione elenco candidati ammessi con riserva ed elenco non ammessi alla selezione”, per la procedura di “Concorso Pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale da inquadrare nell’area dirigenza funzioni locali, nel profilo di dirigente amministrativo”, pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento (InPA) e sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il 31.03.2026, nella parte in cui prevede, tra i candidati non ammessi, anche i ricorrenti, individuati nella “Tabella B - elenco dei candidati non ammessi alla selezione”, ovvero al n. 7 con il codice identificativo 3629PVB8M4 (Figuera), e al n. 5 identificativo MB3YPMBPDT (Cannizzo); 2) ove occorra, dei provvedimenti dirigenziali del Settore 5 U.O.C. 1 Gestione Giuridica RR.UU. del Libero Consorzio Comunale di Ragusa prot. n. 09112 del 07.05.2026 (Figuera) e prot. n. 9115 (Cannizzo), di non accoglimento delle istanze di riesame proposte dagli stessi ricorrenti; 3) ove occorra, dei preavvisi endoprocedimentali di rigetto prot. n. 0007956 del 21.04.2026 (Figuera) e prot. n. 0007955 del 21.04.2026 (Cannizzo); 4) ove occorra, dell’art. 5 Sez. II lett. b) del bando di “Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale da inquadrare nell’area dirigenza funzioni locali, nel profilo di dirigente amministrativo”, nella parte in cui, tra i “Requisiti professionali”, debba eventualmente intendersi che sia computabile per l’ammissione al concorso solo il servizio svolto a tempo indeterminato; 5) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo per i ricorrenti, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per dirigente amministrativo per asserita insufficienza del requisito professionale, ritenendo non computabile il servizio prestato con contratto a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti avevano partecipato alla procedura per il reclutamento a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo. Il bando richiedeva almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali fosse richiesto il diploma di laurea, con riduzione a tre anni per chi possedesse un dottorato di ricerca o un diploma di specializzazione. Essi erano stati inseriti nell’elenco dei non ammessi perché l’Amministrazione aveva ritenuto non valutabili i periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, reputandoli non assimilabili al servizio di ruolo o a tempo indeterminato. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 25 d.lgs. 81/2015 e del principio di parità di trattamento, sostenendo che la natura temporanea del rapporto non giustificasse l’esclusione dell’esperienza maturata nello stesso ambito professionale. Hanno inoltre invocato il favor partecipationis. In memoria hanno contestato anche i rilievi dell’Amministrazione secondo cui non sarebbero mai stati dipendenti a tempo indeterminato, qualificandoli come motivazione postuma, e hanno evidenziato l’ammissione a una procedura analoga presso altro ente. Il TAR ha esaminato anche la questione se potesse rilevare, ai fini del servizio prestato a tempo determinato, l’avvenuto reclutamento mediante concorso o selezione pubblica, osservando che tale profilo non era stato posto a fondamento dei provvedimenti di esclusione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso, annullando per quanto di ragione il provvedimento di esclusione. Ha ritenuto illegittima la motivazione amministrativa nella parte in cui escludeva automaticamente il servizio a tempo determinato per il solo fatto di non essere servizio di ruolo. I rilievi introdotti dall’Amministrazione in giudizio circa la mancata dimostrazione di un’assunzione a tempo determinato mediante concorso pubblico sono stati considerati motivazione postuma e, comunque, non decisivi, poiché tale profilo non risultava dalla motivazione degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che, nello specifico concorso, non fossero state indicate ragioni oggettive idonee a giustificare la diversa valutazione dei periodi di servizio a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. La clausola del bando è stata quindi disapplicata, nei termini interpretati dall’Amministrazione, per contrasto con il principio europeo di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. L’annullamento resta salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento fondato su motivazioni oggettive, adeguate e non discriminatorie che giustifichino il diverso trattamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni interpretative.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione con sentenza semplificata quando la causa può essere decisa in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, per la natura delle questioni controverse.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato ad essa, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall’altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la differenza di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro.

    Il servizio prestato a tempo determinato presso una pubblica amministrazione non può essere escluso dal computo di un requisito professionale per il solo carattere temporaneo del rapporto, salvo che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.

  • art. 25 d.lgs. 81/2015

    È richiamato quale disposizione interna espressiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili a tempo indeterminato.

  • art. 7 d.P.R. 16 aprile 2013

    È stato richiamato dall’Amministrazione per sostenere la distinzione tra condizioni di impiego e requisiti professionali; tale impostazione non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a giustificare l’esclusione automatica del servizio a tempo determinato.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 165/2001

    dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea

    La disposizione è richiamata nel quadro dell’interpretazione amministrativa e giurisprudenziale dei requisiti di accesso alla dirigenza; il TAR valorizza l’adeguamento dell’interpretazione ai principi europei di parità di trattamento.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001

    È richiamato nella giurisprudenza citata dall’Amministrazione in tema di incarichi dirigenziali, ma il TAR esclude che tale richiamo possa fondare, nel caso esaminato, la motivazione postuma dell’esclusione.

Massime di principio

  • Nel computo del requisito professionale richiesto per l’ammissione a un concorso pubblico non può essere escluso automaticamente il servizio prestato con contratto a tempo determinato per il solo fatto che esso non costituisce servizio di ruolo o a tempo indeterminato.
  • La differenza di trattamento tra esperienza maturata a tempo determinato ed esperienza maturata a tempo indeterminato è legittima soltanto se sostenuta da ragioni oggettive, adeguate e non discriminatorie, riferite alle concrete condizioni di accesso e alle caratteristiche della procedura selettiva.
  • Il principio di parità di trattamento della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE si applica anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con pubbliche amministrazioni e incide sulla valutazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale richieste per l’accesso a procedure concorsuali.
  • L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell’esclusione introducendo per la prima volta un requisito o un profilo valutativo diverso da quello posto a fondamento dell’atto impugnato; l’eventuale rilievo della mancata assunzione mediante concorso o selezione pubblica avrebbe dovuto essere esplicitato nella motivazione originaria.
  • L’annullamento di un’esclusione fondata sulla discriminazione automatica del servizio a tempo determinato non impedisce all’Amministrazione di rieditare il potere, purché il nuovo provvedimento sia fondato su una motivazione oggettiva, adeguata e non discriminatoria circa la diversa rilevanza delle esperienze professionali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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