Sentenza n. 881/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda di emersione del lavoro ex art. 103 co. 1 D.L. n. 34/2020 emesso dalla Prefettura di Torino in data-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della domanda di emersione del lavoro ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cittadina filippina entrata in Italia con visto turistico, aveva presentato domanda di emersione del lavoro domestico. Nelle more dell'istruttoria, il rapporto con il datore originario cessava ed ella veniva assunta da una nuova datrice di lavoro. La Prefettura convocava le parti presso lo Sportello unico, ma la ricorrente non compariva, mentre compariva l'ex datore, il quale dichiarava la cessazione del rapporto e rinunciava all'istanza. La ricorrente deduceva, in primo luogo, difetto di motivazione e violazione dell'art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, sostenendo che l'assenza non era ingiustificata poiché, nel periodo della convocazione, era affetta da sindrome influenzale e sottoposta a isolamento fiduciario, oltre ad avere cambiato utenza telefonica. Deduceva, inoltre, che la norma richiede la mancata presentazione senza giustificato motivo di entrambe le parti e non consente di rimettere la definizione della sanatoria alla sola volontà del datore di lavoro. La Prefettura avrebbe dovuto rinnovare la convocazione, verificare le ragioni dell'assenza, considerare la sopravvenuta cessazione del rapporto e valutare la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di valorizzare il nuovo rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione, ritenendo fondati entrambi i motivi. La Prefettura non poteva limitarsi a constatare l'assenza della lavoratrice e la dichiarazione dell'ex datore di lavoro, ma avrebbe dovuto, anche in considerazione del periodo pandemico e dell'isolamento fiduciario documentato, effettuare una nuova convocazione e acquisire le giustificazioni della mancata comparizione. L'amministrazione avrebbe inoltre dovuto valutare le sopravvenienze intervenute durante il lungo periodo istruttorio, tra cui la cessazione del rapporto originario e l'esistenza di un nuovo rapporto di lavoro, verificando i presupposti per un diverso esito della procedura e per l'eventuale rilascio del permesso per attesa occupazione. Il giudice ha richiamato il principio di favor dell'emersione, nonché i doveri di buona fede e leale collaborazione dell'amministrazione. Ha precisato che il permesso per attesa occupazione presuppone comunque un'istanza astrattamente accoglibile e la sussistenza di tutti i requisiti di legge, compreso il reddito minimo del datore di lavoro. L'annullamento è stato disposto con salvezza del potere dell'amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei principi enunciati. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Introduce la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare e di stipulazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini stranieri.
art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020
Rileva ai fini della verifica dei requisiti reddituali del datore di lavoro.
art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020
la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento
L'archiviazione per mancata comparizione presuppone l'assenza senza giustificato motivo delle parti e non consente all'amministrazione di ignorare le ragioni dell'assenza del lavoratore o di considerare decisiva la sola volontà del datore.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di agire secondo buona fede e leale collaborazione, anche mediante una nuova convocazione e l'acquisizione delle giustificazioni dell'assenza quando le circostanze concrete lo richiedano.
art. 21-octies l. n. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente quale disposizione sull'annullabilità del provvedimento impugnato; il TAR accerta l'illegittimità dell'archiviazione per violazione di legge e difetto di motivazione.
art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020
la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro
Il requisito reddituale del datore costituisce presupposto indefettibile per l'accoglimento della procedura, poiché serve a dimostrare l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione prevista dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'archiviazione per mancata comparizione non può essere disposta senza verificare concretamente le ragioni dell'assenza del lavoratore, soprattutto quando siano dedotte e documentate impedimenti sanitari o circostanze riconducibili al periodo pandemico; in tali casi l'amministrazione deve procedere a una nuova convocazione o comunque svolgere un'istruttoria adeguata.
- La cessazione del rapporto di lavoro originariamente indicato nella domanda di emersione non esaurisce necessariamente l'istruttoria: l'amministrazione deve valutare le sopravvenienze contrattuali rilevanti, compreso l'eventuale mutamento del datore di lavoro, quando esse possano condurre, verificati gli ulteriori requisiti, a un diverso esito della procedura o al rilascio di un permesso per attesa occupazione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione nell'ambito della procedura di emersione presuppone un'istanza astrattamente accoglibile e la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, incluso il requisito reddituale minimo del datore di lavoro.
- Il principio di buona fede e leale collaborazione impone alla pubblica amministrazione di considerare l'interesse del lavoratore alla regolarizzazione e di non rimettere la definizione della procedura alla sola dichiarazione o rinuncia del datore di lavoro, senza verificare la posizione sostanziale e le sopravvenienze rilevanti.
- Nei procedimenti di emersione caratterizzati da un lungo intervallo tra la domanda e la convocazione, l'amministrazione deve tenere conto della ragionevole possibilità di mutamenti nel rapporto di lavoro e svolgere un'istruttoria idonea a verificare anche eventuali titoli alternativi collegati alla situazione lavorativa sopravvenuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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