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Ordinanza

Ordinanza n. 426/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego questorile della licenza di porto di fucile per tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Trapani, notificato il 14 aprile 2026, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento del Questore di Trapani del 3 giugno 2024, recante il diniego della licenza di porto di fucile per tiro a volo. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in particolare, la valutazione di inaffidabilità fondata sulle frequentazioni con soggetti controindicati e sosteneva il carattere non volontario e occasionale di tali frequentazioni. Contestava inoltre come nuova l'indicazione, nel decreto prefettizio, dei nominativi di due persone identificate insieme a lui durante i controlli.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che i dieci controlli effettuati nei confronti del ricorrente in compagnia di soggetti controindicati fossero sufficienti a sostenere il giudizio amministrativo di inaffidabilità, soprattutto perché la maggior parte dei controlli riguardava due specifici soggetti pregiudicati; tale circostanza escludeva, allo stato cautelare, il carattere non volontario e occasionale delle frequentazioni. Il Collegio ha inoltre qualificato l'indicazione dei nominativi di due persone nel decreto prefettizio come mera specificazione delle ragioni ostative già individuate dal Questore, e non come introduzione di una motivazione nuova. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso una qualificata urgenza: l'interesse privato alla licenza è stato considerato meramente ludico-ricreativo e, quindi, privo dei caratteri di gravità e irreparabilità; inoltre, il ricorrente era privo del titolo di polizia da oltre due anni. È stata esclusa anche l'imposizione di una misura cautelare propulsiva nei confronti dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una pluralità di controlli di polizia effettuati nei confronti dell'istante in compagnia di soggetti controindicati, soprattutto quando le frequentazioni riguardano ripetutamente specifiche persone pregiudicate, può essere ritenuta sufficiente a sostenere il giudizio amministrativo di inaffidabilità necessario per negare una licenza di porto d'armi.
  • L'indicazione, nell'atto che decide il ricorso gerarchico, dei nominativi di persone già ricomprese nelle ragioni ostative individuate dall'organo precedente costituisce una specificazione della motivazione e non introduce necessariamente un motivo nuovo.
  • L'interesse al conseguimento di una licenza di porto d'armi per finalità ludiche o ricreative, secondo la valutazione cautelare espressa dal giudice, non presenta di regola i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti per la concessione della sospensione.
  • La protratta privazione del titolo di polizia per oltre due anni è elemento idoneo a escludere, in assenza di ulteriori circostanze, una qualificata urgenza cautelare e a rendere non giustificata una misura propulsiva nei confronti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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