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Sentenza

Sentenza n. 4353/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di accoglimento parziale dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio Territoriale di Magenta, prot. n. 167675 notificato dall’ente a mezzo pec in data 24 aprile 2026, nella parte in cui nega l’ostensione di copia integrale delle fatture elencate nell’istanza di accesso agli atti in data 19 marzo 2026, presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 da Oyster Oasis s.r.l. e Marea Solare s.r.l. e per l’effetto ordinarne l’esibizione.

Giustizia amministrativa202602035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di accesso alle fatture emesse da una società concorrente verso 23 clienti negli anni 2023, 2024 e 2025, con ostensione dei soli dati riepilogativi e oscuramento dei dettagli commerciali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti avevano chiesto all’Agenzia delle Entrate copia integrale delle fatture emesse dalla società controinteressata nei confronti di 23 clienti nel triennio 2023-2025. Avevano riferito che, dopo il passaggio di un loro ex agente alla concorrente, avevano subito un forte calo del fatturato presso clienti delle zone già seguite dall’agente e avevano avviato davanti al Tribunale di Milano un giudizio per verificare possibili condotte di concorrenza sleale e sviamento di clientela. Sostenevano che l’oscuramento fosse motivato in modo inadeguato, poiché le fatture non conterrebbero informazioni segrete e la limitazione all’accesso finirebbe per proteggere la stessa appropriazione di segreti commerciali contestata. L’Agenzia aveva invece trasmesso i dati riepilogativi delle fatture — numero, data, destinatario e importi complessivi — omettendo prezzi unitari, volumi, periodicità degli ordini, sconti, termini e modalità di pagamento e riferimenti bancari.

La decisione

Il TAR ha respinto l’unico motivo e il ricorso. Ha riconosciuto che l’accesso difensivo può prevalere sulla riservatezza di terzi, ma ha precisato che l’istante deve dimostrare in modo concreto e circostanziato la strumentalità necessaria, la necessità e la stretta indispensabilità dei documenti richiesti rispetto alla tutela giurisdizionale perseguita. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva specificamente motivato l’oscuramento dei dati idonei a rivelare le strategie commerciali della controinteressata, fornendo comunque gli elementi riepilogativi delle fatture. Le ricorrenti si erano limitate a invocare in generale la prevalenza del diritto di difesa, senza spiegare perché i dati oscurati fossero indispensabili né quale specifico interesse ne giustificasse la conoscenza; non avevano quindi assolto l’onere motivazionale e probatorio richiesto. Confermata la legittimità dell’ostensione parziale. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Come noto, il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto e disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 può essere esercitato, ai sensi del primo comma, lett. b), del testé richiamato art. 22, solo in presenza, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesta l’ostensione.

    L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    L’art. 25, secondo comma, della legge n. 241 del 1990 pone quindi in capo al richiedente l’onere di motivare l’istanza di accesso, e ciò proprio al fine di permettere all’amministrazione cui la richiesta è rivolta di valutare se egli sia titolare di un interesse diretto concreto ed accedere a conoscere il contenuto della documentazione richiesta.

    L’istante deve motivare la richiesta in modo da consentire all’Amministrazione di verificare la titolarità dell’interesse qualificato all’accesso.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    In base a tale disposizione, quindi, l’accesso può essere negato non solo quando il documento richiesto contenga informazioni segrete (ipotesi questa contemplata nel primo comma dell’art. 24), ma anche quando le informazioni abbiano carattere semplicemente riservato in quando idonee a ledere il diritto alla riservatezza di terzi.

    L’esclusione dall’accesso può tutelare anche informazioni non segrete ma riservate, quando la loro conoscenza possa ledere la riservatezza di terzi, comprese le strategie commerciali delle imprese.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Su deve ora tuttavia rilevare che, in base al successivo comma 7 del testé citato art. 24 della legge n. 241 del 1990, l’accesso con finalità difensive deve essere consentito anche nel caso in cui ad esso si oppongano ragioni legate alla riservatezza di terzi. In questo caso però la motivazione dell’istanza deve essere tale da consentire all'amministrazione il vaglio della “strumentalità necessaria” tra i documenti richiesti e la tutela giurisdizionale dell'interesse giuridico dell’istante; è quindi necessario che il richiedente non si limiti ad invocare in modo generico la prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza dei terzi, ma deve dimostrare, in modo concreto e circostanziato, il nesso di strumentalità, necessità e stretta indispensabilità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare.

    L’accesso difensivo può prevalere sulla riservatezza, ma l’istante deve dimostrare in modo concreto e circostanziato il nesso di strumentalità, necessità e stretta indispensabilità tra ciascuna informazione richiesta e la tutela della situazione giuridica.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo a documenti contenenti informazioni riservate di terzi può essere riconosciuto, ma non basta invocare genericamente il diritto di difesa: il richiedente deve indicare in modo concreto e circostanziato perché le informazioni specificamente richieste siano strumentali, necessarie e strettamente indispensabili alla tutela della situazione giuridica dedotta.
  • Quando i documenti richiesti possono rivelare strategie commerciali, l’Amministrazione può bilanciare l’interesse difensivo con la riservatezza mediante un’ostensione parziale e l’oscuramento dei dati riservati, se l’istante non dimostra lo specifico interesse alla conoscenza di tali dati.
  • La mera pendenza di una controversia civile collegata ai documenti non dimostra, da sola, la necessità di ottenere ogni dato contenuto nei documenti: occorre spiegare il rapporto tra i singoli dati richiesti e la difesa concretamente perseguita.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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