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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46342/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 11/03/2024 che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello contro la sentenza del Tribunale di Messina del 17/03/2023, con cui era stato condannato per il reato di cui all'art. 385 c.p. Il difensore ha sostenuto che la sentenza, per come risultava dalla copia con timbro di cancelleria attestante la definitività, era già passata in giudicato al momento della notifica e quindi non impugnabile; perciò chiedeva la restituzione nel termine per mancata conoscenza. La Corte di appello aveva ritenuto che la sentenza fosse stata notificata a mani proprie il 11/04/2023 e che la richiesta di restituzione, presentata il 26/07/2023, fosse intempestiva rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 175 co. 2-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la notifica personale del 11/04/2023 costituisce il dies a quo per il termine di 30 giorni per la restituzione in termini; la domanda del 26/07/2023 è quindi tardiva. Ha inoltre osservato che la presenza del timbro di definitività in cancelleria non esonera dall'osservanza del termine per la richiesta di restituzione, dato il carattere straordinario e temporaneamente rigido di tale rimedio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui è stato condannato il ricorrente; usata per descrivere il fondamento della condanna di merito

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di restituzione nel termine; qui il ricorrente invoca l'articolo per richiedere il ripristino del termine per impugnare

  • art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Fissa il dies a quo e il termine per l'istanza di restituzione (30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento); la corte ha ritenuto decisivo il momento della notifica personale

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Censura richiamata nel ricorso (vizio di motivazione) ai fini del sindacato di legittimità; la Corte ha ritenuto la censura infondata rispetto alla questione del dies a quo e della tempestività

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza richiamata su profili di responsabilità o assenza di colpa nel contesto delle conseguenze per inammissibilità; qui utilizzata per motivare la misura della sanzione non essendo rilevante l'assenza di colpa

Massime di principio

  • La notificazione personale del provvedimento al destinatario costituisce normalmente il dies a quo per il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 co. 2-bis c.p.p.; domande presentate oltre tale termine sono inammissibili.
  • La presenza del timbro di definitività sulla copia della sentenza non impedisce, in astratto, la proponibilità dell'istanza di restituzione (che è rimedio straordinario anche per provvedimenti definitivi), ma non giustifica la mancata tempestività: la definitività non esonera dall'osservanza dei termini decadenziali.
  • Chi pretende di non aver avuto conoscenza della sentenza deve dare prova o prospettare elementi concreti che smentiscano la notificazione; in mancanza, la data di notifica prova la conoscenza e fa decorrere il termine.
  • Le istanze di restituzione in termini hanno natura straordinaria e incidono sul giudicato; perciò sono sottoposte a termini rigorosi e a un controllo rigoroso sulla tempestività.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per tardività o vizi formali, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre sanzioni a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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