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Sentenza

Sentenza del 17/12/2020 n. 1045 - Corte di Giustizia UE

Libera circolazione delle merci - Rinvio pregiudiziale - Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni all'esportazione - Articolo 146, paragrafo 1, lett b) - Beni spediti o trasportati fuori dall'Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato - Articolo 147 - Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non stabiliti nell'Unione - Nozione - Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell'Unione - Prova - Diniego dell'esenzione all'esportazione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Frode.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva venduto grandi quantità di beni a privati non stabiliti nell'UE che li avevano trasportati in Serbia presentandoli come "bagaglio personale" e ottenendo il rimborso dell'IVA. L'amministrazione fiscale ha contestato che tali beni erano acquistati a fini commerciali per la rivendita (non per uso personale), ha ritenuto quindi non applicabile l'esenzione prevista per i viaggiatori e ha negato il rimborso/riduzione dell'IVA, imponendo maggiori imposte, sanzioni e interessi. Il rinvio pregiudiziale alinea questioni su come interpretare gli artt. 146 e 147 della direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità, nonché se e quando l'assenza di formalità doganali o la mala fede del venditore possano far perdere il diritto all'esenzione.

La decisione

La Corte di giustizia ha chiarito: (i) l'esenzione di cui all'art. 147 (beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori) non si applica ai beni che un privato non stabilito nell'UE porta fuori dall'Unione a fini commerciali per la rivendita in uno Stato terzo; (ii) tuttavia l'art. 147 è un caso particolare dell'art. 146(b) e la mancata sussistenza delle condizioni di art.147 non esclude automaticamente l'applicabilità dell'esenzione di esportazione prevista dall'art.146(1)(b) se, oggettivamente, sono soddisfatte le condizioni di quest'ultimo (trasferimento del potere di disporre come proprietario, prova che i beni sono stati spediti/trasportati fuori dall'Unione e che hanno effettivamente lasciato il territorio); (iii) il mancato adempimento di formalità doganali non impedisce di per sé il riconoscimento dell'esenzione di esportazione se esistono prove idonee che i beni sono effettivamente usciti dall'UE (es. visto doganale su documento equivalente è prova ammessa); (iv) uno Stato membro non può adottare una prassi che neghi automaticamente l'esenzione di cui agli artt. 146 e 147 quando il venditore ha emesso in mala fede i moduli per viaggiatori, salvo che la violazione formale renda impossibile fornire la prova certa dell'esportazione o salvo che il soggetto passivo abbia saputo o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode che mette a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA. In sintesi: i beni venduti per fini di rivendita non rientrano nell'art.147; l'art.146 può comunque applicarsi se sussistono gli elementi oggettivi e la prova dell'uscita; il diniego automatico dell'esenzione per mala fede è incompatibile salvo casi di frode grave o impossibilità probatoria.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) - articolo 147

    L'esenzione per "beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori" è destinata a persone fisiche non stabilite nell'UE che comprano per uso personale; non si estende ai casi di trasporto a fini commerciali per rivendita. Va interpretata come nozione autonoma dell'UE, restrittivamente.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) - articolo 146(1)(b)

    Prevede l'esenzione all'esportazione per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dall'Unione da un acquirente non stabilito. L'esenzione si applica quando sussistono criteri oggettivi (trasferimento del potere di disporre, prova della spedizione/trasporto e uscita fisica dal territorio) e non dipende automaticamente dalle formalità doganali o dall'intenzione soggettiva.

  • Direttiva 2006/112/CE - articolo 14

    Definisce "cessione di beni" come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario: criterio oggettivo per qualificare l'operazione.

  • Direttiva 2006/112/CE - articolo 131

    Autorizza gli Stati membri a stabilire condizioni pratiche/formali per l'applicazione delle esenzioni al fine di assicurare applicazione corretta e prevenire evasione, elusione e abuso, ma tali misure devono rispettare i principi dell'UE, incluso il principio di proporzionalità.

  • Direttiva 2006/112/CE - articolo 273

    Consente agli Stati membri di stabilire ulteriori obblighi per assicurare la riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione, con il limite che non possano creare formalità doganali ingiustificate negli scambi intracomunitari. Le misure nazionali devono rispettare principi generali come la proporzionalità.

  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - articolo 1 (definizione di 'bagagli')

    La definizione doganale di "bagagli" non vincola l'interpretazione autonoma dell'esenzione IVA; il regime IVA ha una nozione autonoma e deve essere interpretato nel contesto del sistema comune dell'IVA.

  • Principi generali: neutralità fiscale e proporzionalità

    Impostano limiti all'azione degli Stati membri: non si può rifiutare automaticamente l'esenzione quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti; misure procedurali/formali devono essere proporzionate e non impedire il diritto all'esenzione salvo giustificati motivi (mancanza di prova certa o frode grave).

Massime di principio

  • L'esenzione per 'bagaglio personale' (art.147) è riservata a acquisti per uso personale da parte di viaggiatori non stabiliti nell'UE; non comprende beni trasportati fuori dall'UE con finalità commerciale di rivendita.
  • L'esenzione all'esportazione (art.146(1)(b)) si basa su criteri oggettivi: trasferimento del potere di disporre, prova che i beni sono stati spediti/trasportati fuori dall'UE e che hanno effettivamente lasciato il territorio. Se tali condizioni sussistono, l'esenzione deve essere riconosciuta anche in assenza di tutte le formalità doganali formali.
  • La mancanza di adempimenti formali (es. mancata procedura doganale) non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione se esistono altri elementi di prova idonei a dimostrare l'effettiva esportazione (il visto doganale su documento equivalente è una prova ammessa).
  • Uno Stato membro non può applicare una regola automatica che nega l'esenzione quando il venditore ha agito in mala fede, salvo se l'inadempimento formale rende impossibile la prova dell'esportazione o se è accertato che il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode che metta a rischio il sistema comune dell'IVA.
  • Per i venditori: è prudente adottare misure di due diligence per accertare l'uso effettivo dei beni da parte del compratore (documentazione, controlli ragionevoli) per ridurre il rischio di essere considerati complici di frode e per poter fornire prove oggettive dell'esportazione.
  • Per le autorità fiscali: le misure formali richieste agli operatori devono essere proporzionate e non devono negare il diritto all'esenzione quando i requisiti sostanziali sono dimostrati; in caso di sospetto di frode, va valutata la gravità e l'effettivo pericolo per il funzionamento del sistema IVA.

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