Sentenza n. 1347/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, asseritamente formatosi per silenzio, sull’istanza di accesso documentale del 26 maggio 2025 relativa ai lavori comunali eseguiti su un’area adiacente alla proprietà dei ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il Comune di Rende, lamentando il mancato riscontro a un’istanza di accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990. L’istanza riguardava, tra l’altro, eventuali atti ablativi, gli atti attestanti l’indifferibilità e la somma urgenza dei lavori, gli atti di affidamento e il contratto d’appalto, il piano di sicurezza, le qualificazioni dell’appaltatore, lo stradario comunale, gli strumenti urbanistici e i progetti relativi alla realizzazione o sistemazione della strada, nonché i dati dei responsabili del procedimento e del servizio. L’istanza traeva origine da interventi comunali sull’area adiacente all’abitazione dei ricorrenti, consistiti nella delimitazione dell’area, nell’abbassamento del terreno e nella demolizione di un muro di contenimento. Sono state dedotte la violazione dell’art. 22 l. 241/1990, varie figure di eccesso di potere e la violazione dell’art. 97 Cost. Il Comune ha eccepito di avere già riscontrato l’istanza con nota del 24 giugno 2025, chiarendo che l’intervento riguardava una strada vicinale, escludendo l’esistenza di atti ablativi e indicando collegamenti web attraverso i quali reperire la documentazione relativa all’affidamento e all’esecuzione dei lavori. Il giudice ha precisato che la controversia sulla proprietà della strada esula dal giudizio sull’accesso e che l’istanza precedentemente presentata dal figlio dei ricorrenti non era idonea, di per sé, a soddisfare l’interesse dei ricorrenti, trattandosi di istanze soggettivamente distinte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. È stata dichiarata l’inammissibilità con riferimento agli atti ablativi e agli atti relativi all’indifferibilità e alla somma urgenza, poiché il Comune aveva dichiarato che tale documentazione non esisteva, trattandosi, secondo l’amministrazione, di intervento su strada vicinale e non di procedimento espropriativo. Quanto alla restante documentazione, il ricorso è stato rigettato perché gli atti erano reperibili e facilmente scaricabili online mediante le pagine indicate dal Comune. I ricorrenti non avevano segnalato difficoltà di accesso ai documenti né avevano contestato in giudizio il riscontro amministrativo del 24 giugno 2025. Il giudice ha inoltre escluso che l’accesso ottenuto dal figlio dei ricorrenti potesse automaticamente soddisfare l’interesse dei genitori, pur ritenendo decisivo, ai fini dell’esito, il successivo riscontro specificamente indirizzato ai ricorrenti. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale azionato dai ricorrenti; il giudice ha ritenuto che il Comune avesse assolto l’obbligo di ostensione dichiarando l’inesistenza di alcuni atti e indicando i collegamenti web per reperire gli altri documenti.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso è stato deciso con sentenza in forma semplificata; la tutela è stata ritenuta in parte inammissibile per documentazione dichiarata inesistente e in parte infondata per documentazione già resa disponibile online.
art. 97 Cost.
La violazione del principio di buon andamento dedotta dai ricorrenti non è stata ritenuta fondata, in ragione del riscontro fornito dall’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso, la questione sostanziale relativa alla proprietà dell’area o alla legittimità dei lavori amministrativi esula dall’oggetto del giudizio, che riguarda esclusivamente la sussistenza e l’ampiezza del diritto di ostensione.
- Se l’amministrazione dichiara specificamente di non detenere o di non avere formato determinati documenti, il ricorso per ottenerne l’ostensione è inammissibile relativamente a tali atti, non potendo il giudice ordinare l’esibizione di documentazione inesistente sulla base degli elementi dedotti in giudizio.
- L’obbligo di consentire l’accesso può essere assolto mediante l’indicazione di collegamenti web che permettano di reperire e scaricare agevolmente la documentazione richiesta, purché i documenti siano effettivamente disponibili e il richiedente non segnali concrete difficoltà di reperimento o consultazione.
- L’accesso documentale ottenuto da un soggetto diverso dal richiedente non soddisfa automaticamente l’interesse ostensivo di quest’ultimo, anche quando tra i due soggetti sussista uno stretto rapporto di parentela; occorre un riscontro riferibile alla specifica istanza e al suo titolare.
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., la mancata contestazione del riscontro amministrativo e l’assenza di deduzioni sulle difficoltà di reperimento della documentazione resa disponibile online impediscono di ravvisare un persistente diniego di accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →