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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47304/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 512-bis c.p., denunciando: 1) errore sulla qualificazione dell'elemento psicologico (sosteneva che fosse necessario il dolo specifico e non il dolo generico, e che tale dolo non fosse provato perché non conosceva nel dettaglio i provvedimenti a carico della persona che avrebbe trasferito i valori); 2) omissione di pronuncia sulla prescrizione, poiché in appello aveva dedotto la prescrizione; 3) vizio di motivazione in relazione alla prescrizione. In sostanza il ricorrente contestava la mancata verifica del dolo specifico e sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo (elemento psicologico) la Corte ha disposto l'inammissibilità perché il motivo era la semplice ripetizione di quanto già prospettato in appello, senza un confronto critico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata, mancando i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. I motivi sulla prescrizione sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui, ai fini della prescrizione, devono essere tenute in conto le circostanze aggravanti ad effetto speciale (quale la recidiva), anche se in sede di bilanciamento risultino subvalenti rispetto alle attenuanti, per cui la deduzione del ricorrente non poteva avere successo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili, perché queste non avevano fornito un "utile contributo" alla decisione oltre la mera richiesta di rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato (trasferimento di valori). Nel caso la Corte non ha approfondito il merito dell'elemento psicologico perché il motivo è stato dichiarato inammissibile; resta comunque centrale la discussione difensiva sulla necessità del dolo specifico.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Richiesta di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione: la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il motivo che era mera ripetizione dell'appello privo di critica puntuale rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata.

  • art. 157, comma 3, cod. pen.

    Interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione, devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva), anche se nel giudizio di bilanciamento risultano subvalenti rispetto alle attenuanti; ciò impedisce di escludere la recidiva dal computo della prescrizione quando essa è stata ritenuta.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato implicitamente nella valutazione del giudizio di bilanciamento: la Corte sottolinea che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 non incide sulla determinazione della pena massima del reato ai fini della prescrizione, per cui le aggravanti ad effetto speciale vanno comunque considerate.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente riprodurre pedissequamente i motivi già proposti in appello: il ricorso deve contenere una critica specifica e motivata alle ragioni della decisione impugnata, come richiesto dall'art. 581 c.p.p.; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se si deduce la prescrizione in grado superiore (appello o cassazione), è necessario esporre già in appello le ragioni precise e i calcoli temporali a fondamento della domanda: deduzioni apodittiche o generiche sono deboli e possono essere ritenute manifestamente infondate in Cassazione.
  • Ai fini del computo della prescrizione, le circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva) devono essere prese in considerazione anche quando, nel giudizio di bilanciamento, sono ritenute subvalenti rispetto alle attenuanti; non è possibile escluderle dal calcolo del termine prescrizionale a causa del bilanciamento favorevole all'imputato.
  • Le parti civili che chiedono la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità devono fornire un contributo scritto realmente utile alla decisione (oltre alla sola richiesta di rigetto del ricorso); la mera sollecitazione al rigetto non è sufficiente per ottenere la liquidazione.
  • Se si contesta la mancata prova di un elemento psicologico specifico (es. dolo specifico), nel ricorso bisogna dimostrare puntualmente in cosa la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione delle prove e come i fatti accertati non possano ricondursi al dolo contestato; occorre dunque un confronto argomentato con le motivazioni della corte di merito.

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