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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, Giudice del lavoro, in data 23.8.2023, pubblicata in data 23.8.2023;

Giustizia amministrativa202500689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Fermo, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate in loro favore per gli anni scolastici riconosciuti dal giudice del lavoro, oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza del credito né l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, e fondato nel merito, essendo rimasto ineseguito il titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza dell'Amministrazione e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Fermo, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza avverso una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, salvo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Quando l'Amministrazione si costituisce solo formalmente e non oppone ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità del credito risultante dal giudicato, l'inottemperanza può essere dichiarata sulla base della mancata esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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